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10 aprile 2010
Corte Costituzionale - L.R. Puglia n. 31/2008 - Energia - Fonti rinnovabili
La Corte Costituzionale, con la sentenza 26 marzo 2010, n. 119, ha bocciato alcune disposizioni della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale.
La Corte, poiché in contrasto con la normativa nazionale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 3, commi 1 e 2 che consentivano la presentazione della semplice DIA al posto dell'autorizzazione unica per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili fino alla potenza di 1 MW, soglia appunto superiore a quella prevista dal D.Lgs n. 387/2003.
"La norma regionale è allora illegittima, in quanto maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la disciplina della DIA possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente".
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 2, commi 1 e 2, che vietavano la costruzione degli impianti fotovoltaici in aree di particolare pregio ambientale, paesaggistico o naturale, in quanto spetta esclusivamente alla Conferenza Unificata la fissazione delle linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica, comprese quelle finalizzate al corretto inserimento degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
"L’adozione, da parte delle Regioni, nelle more dell’approvazione delle linee guida previste dall’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, di una disciplina come quella oggetto di censura provoca l’impossibilità di realizzare impianti alimentati da energie rinnovabili in un determinato territorio, dal momento che l’emanazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento nel paesaggio di tali impianti è da ritenersi espressione della competenza statale di natura esclusiva in materia di tutela dell’ambiente. L’assenza delle linee guida nazionali non consente, dunque, alle Regioni di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa".