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14-12-2010
La Corte Costituzionale con sentenza n. 350/2010, depositata il 3 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2009, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012 – legge finanziaria 2010) per violazione del giudicato costituzionale (art. 136 Cost.).
La norma censurata infatti disponendo che "La giunta provinciale può disciplinare le procedure e l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 20" costituisce sostanzialmente una mera riproduzione di un'altra norma (art. 16, comma 6, della legge provinciale n. 4 del 2008) già dichiarata incostituzionale dalla Corte con sentenza n. 315 del 2009.
Con la sentenza n. 315/2009 la Corte aveva affermato che «attribuendo alla Giunta la determinazione delle condizioni per l’iscrizione all’Albo, in ogni caso finisce per sostituire alla normativa nazionale l’atto della Giunta, in violazione della competenza statale esclusiva esercitata con l’art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, che ha disciplinato in maniera inderogabile procedure e termini di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, peraltro in adempimento degli obblighi comunitari contenuti nella citata direttiva 5 aprile 2006, n. 2006/12/CE».
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