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06-11-2010
Corte Costituzionale - deroga alla motivazione della sospensione di un'attività imprenditoriale - Illegittimità costituzionale
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 310 del 2 novembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14 comma 1 del D.lgs. 81/2008, in quanto esclude l’applicazione della motivazione nei provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale previsti dalla citata norma.
Secondo la Corte, infatti, l’obbligo dell’amministrazione di motivare i provvedimenti con i quali decide di sospendere un'attività imprenditoriale è diretto a realizzare la conoscibilità, e quindi la trasparenza, dell’azione amministrativa e, prosegue la Corte, l'esigenza di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché la necessità di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare non risultano affatto compromessi dal dovere dell'amministrazione di dar conto, con apposita motivazione, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato la decisione.
Pertanto, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma censurata, in quanto in contrasto con gli articoli 97 e 113 della Costituzione. L'obbligo di motivazione, conclude la Corte, costituisce, infatti, il corollario dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nonché consente al destinatario che si ritiene leso dal provvedimento di far valere la relativa tutela giurisdizionale.
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