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24-02-2010
Corte Costituzionale - Debenza canone scarico e depurazione acque reflue - Competenza giudice tributario - Illegittimità
La Corte Costituzionale con sentenza dell'11 febbraio 2010, n. 39 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 s.m.i., nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue.
La Corte richiama la propria sentenza n. 335 del 2008 con la quale ha affermato che la tariffa in tutte le sue componenti, comprese quelle riferite alla fognatura e alla depurazione, si configura come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa che trova fonte nel contratto di utenza, anche se l'ammontare è determinato in base alla legge. "L'inestricabile connessione delle suddette componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto […] che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione".
"Dalla evidenziata esclusione della natura tributaria del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue dovuto a partire dal 3 ottobre 2000 e disciplinato dagli artt. 13 e 14 della l. n. 36 del 1994 discende, dunque, l'illegittimità costituzionale della norma denunciata, perché questa attribuisce alla giurisdizione tributaria la cognizione di controversie relative a prestazioni patrimoniali di natura non tributaria e, pertanto, si risolve nella istituzione di un giudice speciale vietata dal secondo comma dell'art. 102 Cost".
Inoltre, come conseguenza, ai sensi dell'art. 27 della l. 11 marzo 1953, n. 87, la Corte ha dichiarato che è costituzionalmente illegittimo il medesimo art. 2, c. 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 29 aprile 2006, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 154 e 155 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), in quanto gli stessi hanno sostituito gli artt. 13 e 14 abrogati della l. n. 36 del 1994 e dispongono in modo analogo.