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News / Giurisprudenza / Energia

19-11-2010

Corte Costituzionale - Illegittime le norme regionali sul nucleare

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 331 depositata il 17 novembre 2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle leggi delle Regioni Campania, Basilicata e Puglia che precludevano l’insediamento di centrali nucleari nel territorio regionale in mancanza di intesa tra Stato e Regione in merito alla loro localizzazione.

In particolare, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale:

  •  dell’art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 30 (Disposizioni in materia di energia nucleare),

  • dell’art. 8 della legge della Regione Basilicata n. 1 del 19 gennaio 2010 (Norme in materia di energia e Piano di indirizzo energetico ambientale regionale D.lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 L.R. n. 9/2007),

  • dell’art. 1, comma 2, della legge della Regione Campania n. 2 del 21 gennaio 2010 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria Anno 2010).

Le leggi impugnate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per violazione, secondo il ricorrente, degli artt. 41, 117, secondo comma, lettere d), e), h) ed s), terzo comma, 118 e 120 della Costituzione, nonché dei principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione tra Stato e Regioni, sono tutte di analogo contenuto ed  hanno per oggetto la preclusione del territorio regionale all’installazione di impianti e depositi nucleari.

Le norme infatti vietano l’installazione sul territorio regionale di impianti di produzione di energia nucleare, di fabbricazione del combustibile nucleare, di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, di depositi di materiali e rifiuti radioattivi, salvo che venga previamente raggiunta un’intesa con lo Stato in merito alla localizzazione.

La Corte ha richiamato la propria precedente giurisprudenza dove aveva già chiarito a quali titoli di competenza vadano ascritte disposizioni normative concernenti il settore dell’energia nucleare e dei rifiuti radioattivi (sentenza n. 278 del 2010). Le scelte così compiute potranno essere sottoposte al vaglio di costituzionalità che spetta alla Corte, ove ritenute non rispettose dell’autonomia regionale, ma in nessun caso, la Regione potrà utilizzare «la potestà legislativa allo scopo di rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato che ritenga costituzionalmente illegittima, se non addirittura dannosa o inopportuna, anziché agire in giudizio dinnanzi a questa Corte, ai sensi dell’art. 127 Cost.» (sentenza n. 198 del 2004).  Non è immaginabile, prosegue la Corte, che ciascuna Regione, a fronte di determinazioni di carattere evidentemente ultraregionale, assunte per un efficace sviluppo della produzione di energia elettrica nucleare, possa sottrarsi in modo unilaterale al sacrificio che da esse possa derivare, in evidente violazione dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale.

Pertanto, conclude la Corte, le disposizioni impugnate sono in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. nella parte in cui disciplinano i depositi di materiali e rifiuti radioattivi, e con l’art. 117, terzo comma, Cost., nella parte relativa agli impianti di produzione, fabbricazione, stoccaggio dell’energia nucleare e del combustibile.


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