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24-09-2009
Corte Costituzionale - Tia - natura tributaria
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 238/2009, ha posto fine alla questione concernente l'inquadramento giuridico della Tia (Tariffa di igiene ambientale), introdotta nel 1997 dal "decreto Ronchi" (articolo 49 del DLgs 22/1997), concludendo per la sua natura tributaria.
I tributi, così come dispone lo stesso d.lgs. n. 546/1992 sul processo tributario, vanno individuati indipendentemente dal nomen iuris («comunque denominati»). Inoltre, il termine «tariffa» – nella tradizione propria della legislazione tributaria – ha un valore semantico neutro, nel senso che non si contrappone necessariamente a termini quali «tassa» e «tributo».
In riferimento alla disciplina della Tariffa e per valutarne la sua corretta natura, la Corte muove "dalla constatazione che tale prelievo, pur essendo diretto a sostituire la TARSU, è disciplinato in modo analogo a detta tassa, la cui natura tributaria non è mai stata posta in dubbio né dalla dottrina né dalla giurisprudenza. Conseguentemente deve procedersi ad una approfondita comparazione tra il prelievo tributario sostituito e quello che lo sostituisce sotto i profili della struttura, della funzione e della disciplina complessiva della fattispecie dei prelievi".
Da ultimo, una questione rilevante è il richiamo della Corte ad un altro significativo elemento di analogia tra la TIA e la TARSU, che è costituito dal fatto che ambedue i prelievi sono estranei all'ambito di applicazione dell'IVA.
Di conseguenza, per il futuro la Tariffa di igiene ambientale non dovrà più essere assoggettata a Iva; per il passato si apre la questione della restituzione agli utenti di quanto pagato.