Sez. III, 03-09-2004 (01-07-2004), n. 35870 - Pres. Savignano G - Rel. Lombardi AM - Arcidiacono - P.M. (Conf.) Fuzio R RV229012
Massima (Fonte CED Cassazione)
ACQUE - Tutela dall'inquinamento - Acque reflue industriali e domestiche -
Differente regime - Rilevanza del grado o natura dell'inquinamento - Esclusione.
In tema di scarichi di acque
reflue, la distinzione fra acque reflue domestiche ed acque reflue industriali
non è determinata dal grado o dalla natura dell'inquinamento delle acque, ma
esclusivamente dalla natura della attività dalle quali provengono, così che
qualunque tipo di acqua derivante dallo svolgimento di una attività produttiva
rientra fra le acque reflue industriali, ed il suo scarico in difetto di
autorizzazione configura il reato di cui all'art. 59 del D.Lgs. 11 maggio 1999
n. 152. (Fattispecie relativa allo scarico proveniente dal lavaggio delle lastre
utilizzate per una attività tipografica nella quale la Corte ha escluso che la
bassa concentrazione di sostanze inquinanti escludesse la configurabilità del
reato)