Sez. V, 16-09-2004, n. 18699 - Pres. Paolini G - Rel. D'Alonzo M - P.M. Sepe EA (Diff.) - Colorificio Rossetti Srl c. Com. Finale Emilia RV577150
				Massima (Fonte CED Cassazione)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E 
DELL'ABITATO - SCARICHI INDUSTRIALI - Acque di rifiuto di insediamenti 
industriali - Canoni per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e 
scarico - Natura - Entrata tributaria - Pagamento - Obbligo - Sussistenza - 
Condizioni - Ratio - Fruizione del servizio - Impossibilità materiale - 
Pagamento - Obbligo - Insussistenza. 
Il canone per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle 
acque di rifiuto di insediamenti industriali, di cui agli artt. 16 e seguenti 
della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificata dall'art. 3 del D.L. 28 febbraio 
1981, n. 38, convertito nella legge 23 aprile 1981, n. 38, integra, 
anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 31, comma ventottesimo, della 
legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ne ha dato una diversa qualificazione, un 
tributo comunale. Da tale natura di entrata tributaria discende l'obbligatorietà 
del relativo pagamento, per effetto della sola istituzione del servizio e 
dell'allaccio alla rete fognaria pubblica, a prescindere dalla sua effettiva 
utilizzazione, trattandosi di un servizio pubblico irrinunciabile, che gli enti 
gestori sono tenuti ad istituire per legge, ed alla cui gestione i potenziali 
utenti sono chiamati a contribuire mediante il versamento di un canone, ancor 
quando non ne abbiano usufruito in concreto, affidandosi a terzi per lo 
smaltimento delle acque reflue. Tuttavia, ove il servizio di depurazione non 
possa ritenersi giuridicamente istituito in quanto ne sia risultata accertata 
l'impossibilità materiale di fruizione per la limitazione della prestazione solo 
ad una parte del territorio comunale, viene meno lo stesso presupposto legale 
del potere impositivo dell'ente locale, non essendo imputabile al contribuente 
la mancata fruizione del servizio stesso.