sez. I, 27-08-2004, n. 17115 - Pres. Saggio A - Rel. Genovese FA - P.M. Carestia A (Conf.) - Tullio Abbate Srl c. Prov. Como RV576287
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE - Disciplina dei registri di carico e scarico dei rifiuti - D. Lgs. n. 22 del 1997 - Art. 52 - Interpretazione - Duplicità degli illeciti - Omissione dell'annotazione - Sussistenza anche in presenza di formulari di trasporto contenenti i dati relativi ai movimenti eseguiti - Affermazione - Fondamento.
Massima (Fonte CED Cassazione)
In tema di sanzioni 
amministrative dettate nella disciplina dei rifiuti, l'art. 52, comma secondo, 
D. Lgs. n. 22 del 1997 contempla due tipi distinti di violazioni riguardanti, da 
un lato, l'omessa tenuta del registro e, da un altro, la tenuta di esso in modo 
incompleto. A differenza della prima fattispecie, che attiene alla totale 
violazione dell'obbligo documentale, la seconda presuppone la istituzione del 
registro e consiste nella violazione dell'obbligo di annotazione. Infatti, 
l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, che ha funzione di 
consentire un controllo sulla natura e sulla quantità dei rifiuti prodotti, in 
modo da adottare le opportune cautele per la raccolta e lo smaltimento legittimo 
degli stessi, non può essere adempiuto "per relationem", attraverso 
l'utilizzazione di altra documentazione, ma esige rigore formale, com'è 
dimostrato dalla sua necessaria esecuzione nei tempi prefissati dall'art. 12, 
comma primo, D. Lgs. n. 22 cit., che per i produttori di rifiuti è di una 
settimana dalla produzione e dallo scarico del medesimo (lett. e) (Fattispecie 
relativa a omessa registrazione sui registri di carico e scarico dei movimenti 
relativi ai rifiuti che, invece, risultavano dagli appositi formulari 
riguardanti il trasporto). 
 
sez. I, 27-08-2004, n. 17115 - Pres. Saggio A - Rel. Genovese FA - P.M. Carestia A (Conf.) - Tullio Abbate Srl c. Prov. Como RV576288
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO - Affidamento degli obblighi documentali a terzi - Ammissibilità - Limiti.
Massima (Fonte CED Cassazione)
In tema di elemento soggettivo 
nelle sanzioni amministrative relative alla disciplina dei rifiuti, la buona 
fede atta ad escludere l'elemento psicologico dell'illecito per avere, il 
destinatario degli obblighi documentali, affidato la loro gestione ad una ditta 
specializzata è riscontrabile solo nelle forme specificamente stabilite dal D. 
Lgs. n. 22 del 1997, come modificato dal D. Lgs. n. 389 del 1997, e previa 
allegazione delle sussistenza delle condizioni ivi stabilite (soggetti la cui 
produzione annua di rifiuti non eccedenti le 5 tonnellate, per i rifiuti non 
pericolosi, e una tonnellata, per quelli pericolosi, che abbiano affidato la 
tenuta dei registri alle organizzazioni di categoria o loro società di servizi 
con obbligo di annotazione dei dati, tenuti in copia presso l'impresa, con 
cadenza mensile).