sez. I, 27-08-2004, n. 17115 - Pres. Saggio A - Rel. Genovese FA - P.M. Carestia A (Conf.) - Tullio Abbate Srl c. Prov. Como RV576287
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE - Disciplina dei registri di carico e scarico dei rifiuti - D. Lgs. n. 22 del 1997 - Art. 52 - Interpretazione - Duplicità degli illeciti - Omissione dell'annotazione - Sussistenza anche in presenza di formulari di trasporto contenenti i dati relativi ai movimenti eseguiti - Affermazione - Fondamento.
Massima (Fonte CED Cassazione)
In tema di sanzioni
amministrative dettate nella disciplina dei rifiuti, l'art. 52, comma secondo,
D. Lgs. n. 22 del 1997 contempla due tipi distinti di violazioni riguardanti, da
un lato, l'omessa tenuta del registro e, da un altro, la tenuta di esso in modo
incompleto. A differenza della prima fattispecie, che attiene alla totale
violazione dell'obbligo documentale, la seconda presuppone la istituzione del
registro e consiste nella violazione dell'obbligo di annotazione. Infatti,
l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, che ha funzione di
consentire un controllo sulla natura e sulla quantità dei rifiuti prodotti, in
modo da adottare le opportune cautele per la raccolta e lo smaltimento legittimo
degli stessi, non può essere adempiuto "per relationem", attraverso
l'utilizzazione di altra documentazione, ma esige rigore formale, com'è
dimostrato dalla sua necessaria esecuzione nei tempi prefissati dall'art. 12,
comma primo, D. Lgs. n. 22 cit., che per i produttori di rifiuti è di una
settimana dalla produzione e dallo scarico del medesimo (lett. e) (Fattispecie
relativa a omessa registrazione sui registri di carico e scarico dei movimenti
relativi ai rifiuti che, invece, risultavano dagli appositi formulari
riguardanti il trasporto).
sez. I, 27-08-2004, n. 17115 - Pres. Saggio A - Rel. Genovese FA - P.M. Carestia A (Conf.) - Tullio Abbate Srl c. Prov. Como RV576288
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO - Affidamento degli obblighi documentali a terzi - Ammissibilità - Limiti.
Massima (Fonte CED Cassazione)
In tema di elemento soggettivo
nelle sanzioni amministrative relative alla disciplina dei rifiuti, la buona
fede atta ad escludere l'elemento psicologico dell'illecito per avere, il
destinatario degli obblighi documentali, affidato la loro gestione ad una ditta
specializzata è riscontrabile solo nelle forme specificamente stabilite dal D.
Lgs. n. 22 del 1997, come modificato dal D. Lgs. n. 389 del 1997, e previa
allegazione delle sussistenza delle condizioni ivi stabilite (soggetti la cui
produzione annua di rifiuti non eccedenti le 5 tonnellate, per i rifiuti non
pericolosi, e una tonnellata, per quelli pericolosi, che abbiano affidato la
tenuta dei registri alle organizzazioni di categoria o loro società di servizi
con obbligo di annotazione dei dati, tenuti in copia presso l'impresa, con
cadenza mensile).