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  • Cassazione Civile: Acque - analisi - omessa comunicazione >>

sez. I, 13-07-2004, n. 12952 - Pres. Delli Priscoli M - Rel. Giancola MC - P.M. Gambardella V (Conf.) - Jannone c. Com. Pomezia  RV576430


Massima (Fonte CED Cassazione)


SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO - Analisi di campioni - Omessa comunicazione dell'esito delle analisi ex art. 15 legge n. 689 del 1981 - Conseguenze - Comunicazione con il verbale di contestazione ex art. 14 legge n. 689 del 1981 - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Annullabilità dell'ordinanza-ingiunzione - Fattispecie.
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SANITA' DELL'AMBIENTE - IN GENERE - Tutela delle acque dall'inquinamento - Legge n. 319 del 1976 - Analisi di campioni - Omessa comunicazione dell'esito delle analisi ex art. 15 legge n. 689 del 1981 - Conseguenze - Comunicazione con il verbale di contestazione ex art. 14 legge n. 689 del 1981 - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Annullabilità dell'ordinanza-ingiunzione - Fattispecie.

In materia di sanzioni amministrative, qualora per l'accertamento della violazione siano compiute analisi di campioni, nel caso in cui i relativi risultati non siano stati comunicati a mezzo di lettera raccomandata, ai sensi dell'art. 15, primo e quarto comma, legge n. 689 del 1981, la contestazione deve essere effettuata nell'osservanza del procedimento stabilito dall'art. 14 di detta legge e, pertanto, deve contenere gli estremi essenziali della violazione, quali risultanti dalle analisi compiute sul campione, allo scopo di garantire il diritto di difesa dell'interessato, esercitabile anche mediante la richiesta di revisione delle analisi (In applicazione del succitato principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione ed annullato l'ordinanza-ingiunzione, in quanto il verbale di contestazione della violazione dell'art. 21, legge n. 319 del 1976, in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, richiamava genericamente l'accertamento del campione effettuato, senza riportare l'esito delle analisi compiute sul medesimo).



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