Importante decisione della Corte sulla nozione di rifiuto: anche i residui di produzione o consumo sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti anche se riutilizzati nel ciclo di produzione o di consumo. La decisione prende in esame soprattutto l'art. 14 del D.L. 138/2002 conv. in L. 178/2002 che invece dispone in senso contrario. Un’interpretazione del genere, dice la Corte, si risolve manifestamente nel sottrarre alla qualifica come rifiuto residui di produzione o di consumo che invece corrispondono alla definizione sancita dall’art. 1, lett. a), primo comma, della direttiva 75/442.
Si riporta il dispositivo della sentenza:
" la definizione di rifiuto contenuta nell’art. 1, lett. a), primo comma, della direttiva 75/442 non può essere interpretata nel senso che essa ricomprenderebbe tassativamente le sostanze o i materiali destinati o soggetti alle operazioni di smaltimento o di recupero menzionate negli allegati II A e II B della detta direttiva, oppure in elenchi equivalenti, o il cui detentore abbia l’intenzione o l’obbligo di destinarli a siffatte operazioni."
"la nozione di rifiuto ai sensi dell’art. 1, lett. a), primo comma, della direttiva 75/442 non dev'essere interpretata nel senso che essa escluderebbe l’insieme dei residui di produzione o di consumo che possono essere o sono riutilizzati in un ciclo di produzione o di consumo, vuoi in assenza di trattamento preventivo e senza arrecare danni all’ambiente, vuoi previo trattamento ma senza che occorra tuttavia un’operazione di recupero ai sensi dell’allegato II B di tale direttiva."