Gestione rifiuti, riparto contributo anno 2019 dovuto da Consorzi

Il MiTE, con decreto 19 ottobre 2022, ha definito il contributo dovuto per l’anno 2019 dai Consorzi ed altri soggetti destinato a finanziare le funzioni di vigilanza sulla gestione dei rifiuti volta a verificare la qualita’ dell’azione dei sistemi collettivi sotto il profilo ambientale.

Il Dm 19 ottobre 2022, in vigore dal 20 novembre 2022, ripartisce tra i vari Sistemi per la gestione di rifiuti e imballaggi il contributo a copertura dei costi delle attività di vigilanza e controllo esercitate dal Ministero dell’ambiente, come previsto dal comma 4 dell’articolo 206-bis (Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti), e comma 4 dell’articolo 178-ter (in materia di responsabilità estesa del produttore) del Dlgs 152/2006.

Sono obbligati al contributo i Consorzi, e altri soggetti, di:

  • Imballaggi
  • Oli e grassi vegetali ed animali esausti
  • Oli minerali usati
  • Polietilene
  • Pfu
  • Raee
  • Pile e batterie

La ripartizione dell’onere contributivo e’ determinata in base al criterio di proporzionalita’ in relazione al valore della produzione di ciascuno dei soggetti obbligati: in particolare, si compone di una quota fissa pari allo 0,2% del contributo complessivo e di una quota variabile commisurata al valore della produzione attestato nel bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

Per i sistemi di gestione autonoma dei rifiuti condotti da imprese private che, oltre all’attivita’ inerente al proprio sistema autonomo, svolgono anche altre attività economiche, la quota variabile del contributo è determinata in base al valore della produzione relativa al sistema autonomo per l’esercizio 2018 attestato da una società di revisione contabile.

Il pagamento deve essere effettuato entro novanta giorni successivi alla pubblicazione del decreto.

In allegato al decreto sono riportati i vari soggetti tenuti al contributo e relativo riparto.


Decreto Ministeriale 19 ottobre 2022

Riparto del contributo dovuto per l’anno 2019, previsto dall’articolo 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

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