Fonti rinnovabili, nuova disciplina regimi amministrativi

Nella GU del 12 dicembre 2024 è stato pubblicato il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 che disciplina i regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Oggetto

Il d.lgs. 190/2024, in vigore dal 30 dicembre 2024, definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti e per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti.

Alle regioni e agli enti locali sono concessi 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto per adeguarsi alle disposizioni, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Regimi amministrativi

Il decreto prevede tre regimi amministrativi differenziati:

  1. Attività libera: prevista per la realizzazione degli interventi di cui all’allegato A, tra cui impianti fotovoltaici fino a 12 MW su coperture esistenti o agrivoltaici fino a 5 MW, a condizione che non interessino aree protette o vincolate.
  2. Procedura Abilitativa Semplificata (PAS): prevista per la realizzazione degli interventi di cui all’allegato B, si applica a impianti di media grandezza, come quelli superiori a 1 MW, senza che siano necessarie modifiche infrastrutturali o urbanistiche significative.
  3. Autorizzazione unica: procedura prevista per gli interventi di cui all’allegato C da utilizzare per progetti complessi o con rilevante impatto ambientale. In questo caso è previsto un processo centralizzato, attivando il PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) per quelli più articolati.

Sanzioni

L’articolo 11 prevede sanzioni pecuniarie da euro 1.000 a euro 150.000, oltre al ripristino dei luoghi, per chi realizza o gestisce impianti in assenza dell’autorizzazione unica, o in difformità della stessa, cui sono tenuti in solido:

  • proprietario dell’impianto;
  • esecutore delle opere
  • direttore dei lavori.

Inoltre, sono previste sanzioni anche per l’esecuzione degli interventi in assenza della procedura abilitativa semplificata, o in difformità da quanto nella stessa dichiarato, nonché agli interventi costituenti attività libera realizzati in violazione di quanto disposto dall’articolo 7.


Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 

Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118

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