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20-10-2016
Amianto, modalità attuative credito d'imposta
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2016 è stato pubblicato il
decreto del Ministero dell'Ambiente 15 giugno 2016 recante “Modalità attuative del credito d’imposta per
interventi di bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto”, il
cui "click day" è previsto il 16 novembre 2016.
Il provvedimento, in attuazione di quanto disposto dall'art. 56 della
Legge 221/2015 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di
green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse
naturali), definisce le regole per usufruire del credito d'imposta
per interventi di bonifica dall'amianto, definendone gli ambiti
oggettivi e di applicazione, gli interventi ammissibili, le modalità e le
condizioni di accesso all’agevolazione, le cause di revoca e recupero del
beneficio, i ruoli svolti dal ministero dell’Ambiente e dall’Agenzia delle
Entrate.
Soggetti ammessi
Possono usufruire del credito d’imposta
tutti i titolari di reddito d’impresa che hanno effettuato
lavori per lo smaltimento e rimozione dell’amianto, su immobili, coperture o
altri manufatti riguardanti le strutture produttive, nel periodo 1°
gennaio - 31 dicembre 2016. Non rilevano, quindi, natura giuridica,
dimensione dell’azienda e regime contabile adottato dal richiedente.
Interventi ammessi
Sono ammissibili al credito d'imposta
gli interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in
impianti autorizzati, dell'amianto presente in coperture e manufatti di
beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati
nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di
lavoro. Rientrano nel beneficio anche i costi sostenuti per eventuali,
relative, consulenze professionali e perizie tecniche, fino al 10% di
quanto complessivamente speso e, in ogni caso, fino a un tetto massimo
di 10mila euro per ogni singola bonifica.
Nel dettaglio, il credito è riconosciuto
per lo smaltimento e rimozione di:
- lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit
- tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo
stoccaggio di fluidi, a uso civile e industriale in amianto
- sistemi di coibentazione industriale in amianto.
Limiti di spesa
Il credito d'imposta riconosciuto è pari al 50%,
nei limiti delle risorse disponibili, delle spese sostenute
per gli interventi di bonifica il cui costo sia almeno pari a
20mila euro, mentre l’importo massimo agevolabile per ogni
impresa non può superare i 400mila euro.
Credito d'imposta
L’importo riconosciuto non concorre alla formazione del
reddito d’impresa, ai fini delle imposte sui redditi, né del
valore della produzione per l’imposizione regionale sulle attività
produttive (Ires e Irap) e può essere utilizzato esclusivamente
in compensazione tramite il modello F24, esclusivamente
attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel e
Fisconline). La somma va ripartita in tre quote annuali,
di pari importo, a partire dal 1 gennaio 2017.
Modalità di invio della domanda
La domanda per il riconoscimento del credito d'imposta può essere
inviata, esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma
informatica accessibile dal sito dal ministero dell’Ambiente,
dal 16 novembre 2016 (trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del decreto) e fino al 31 marzo 2017.
Nella domanda, sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa, deve essere specificato:
- il costo complessivo degli interventi realizzati,
- l’ammontare delle spese eleggibili e del credito richiesto
- di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di
spesa.
La domanda, inoltre, deve essere corredata, a pena
di esclusione, dai documenti previsti dal decreto, tra
cui le comunicazioni e attestazioni sul piano di lavoro e di
realizzazione del progetto di bonifica da parte delle Asl competenti.
Il credito d'imposta è riconosciuto rispettando l’ordine di
arrivo delle istanze e fino all’esaurimento dei fondi, previa
verifica del Ministero dell'Ambiente dell'ammissibilità della domanda,
entro novanta giorni dalla presentazione della stessa.