Pubblicato nella GUUE del 5 settembre 2024 il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2195 che riporta il nuovo formato di comunicazione per i produttori, gli importatori, gli esportatori e taluni utilizzatori di gas fluorurati a effetto serra.
In particolare, il nuovo formato è stato approvato in attuazione dell’artico 26 del regolamento (UE) 2024/573 con cui è stato ampliato l’elenco dei gas, delle apparecchiature che li contengono e delle attività ad essi connesse.
A tal riguardo, l’articolo 26 citato recante le “Comunicazione dei dati da parte delle imprese” prevede comunicazioni annuali alla Commissione entro il 31 marzo e 30 aprile a seconda delle attività.
Il formato, in allegato, è suddiviso in cinque sezioni:
- Sezione 1 – Da compilarsi a cura dei produttori di gas;
- Sezione 2 – Da compilarsi a cura degli importatori di gas;
- Sezione 3 – Da compilarsi a cura degli esportatori di gas;
- Sezione 4 – Da compilarsi a cura dei produttori e degli importatori di gas e delle imprese che rigenerano gas;
- Sezione 5 – Quantitativi destinati a usi esonerati e alla produzione di inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici, da compilarsi a cura dei produttori e degli importatori di idrofluorocarburi.
Il regolamento, in vigore dal 25 settembre 2024 e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014, di attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 a sua volta abrogato dal citato regolamento (UE) 2024/573.
Regolamento Unione Europea 4 settembre 2024, n. 2195
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2195 della Commissione, del 4 settembre 2024, che stabilisce il formato delle comunicazioni di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione