Pubblicato nella GUUE del 14.1.2025 il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/33 che autorizza una deroga per quanto riguarda l’uso di gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150 in determinate apparecchiature di refrigerazione.
In particolare, il regolamento, in vigore dal 15 gennaio 2025 e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, autorizza l’immissione sul mercato dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2026 dei seguenti tipi di apparecchiature di refrigerazione autonome contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150:
- abbattitori con capacità a pieno carico compresa tra 25 kg e 100 kg di alimenti;
- gelatiere per gelato artigianale con una capacità di raffreddamento superiore a 2 kW;
- produttori di ghiaccio con una capacità di produzione compresa tra 200 kg e 2 000 kg nell’arco di 24 ore;
- carrelli per la conservazione e la rigenerazione di alimenti con potenza nominale di ingresso compresa tra 1,5 kW e 10,5 kW;
- armadi fermalievitazione con una potenza assorbita compresa tra 1 kW e 2 kW;
- granitori e macchine per creme fredde con una capacità a pieno carico di liquidi refrigerati superiore a 3 litri.
Regolamento Unione Europea 13 gennaio 2025, n. 33
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/33 DELLA COMMISSIONE del 13 gennaio 2025 che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150 negli abbattitori, nelle gelatiere per gelato artigianale, nei produttori di ghiaccio, nei carrelli per la conservazione e la rigenerazione degli alimenti, negli armadi fermalievitazione, nei granitori e nelle macchine per creme fredde