Fgas, comunicazione interventi alla Banca Dati

Il Mase, nel portale Fgas, fornisce chiarimenti sugli obblighi di comunicazione degli interventi alla Banca Dati Fgas da parte delle persone e imprese certificate, ex art. 16, c. 4, Dpr 146/2018.

Il Mase, richiamando la norma vigente, precisa che “l’obbligo di comunicazione in Banca dati delle attività di installazione, manutenzione, controllo delle perdite, riparazione e smantellamento delle apparecchiature contenenti FGas si applica indipendentemente dalla quantità di gas refrigerante contenuto nell’apparecchiatura“.

“La soglia di 5 tCO2e si riferisce solo ed esclusivamente agli obblighi di frequenza del controllo periodico delle perdite, che dovranno essere effettuati e dunque, di conseguenza, comunicati in Banca dati, solo nei casi in cui sono obbligatori ai sensi del regolamento (UE) n. 517 del 2014, e cioè quando la quantità di gas refrigerante supera appunto la soglia delle 5 tCO2e” (ndr: in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente, cfr. art. 5 Reg. (UE) n. 573/2024).


New 27.02.2025:

https://www.fgas.it/News#2510-chiarimento-del-ministero-dell-ambiente

Ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del DPR 146/2018, vigente ad oggi, l’impresa certificata di cui agli articoli 8 e 13 ovvero, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata ai sensi degli articoli 7 e 13, a seguito dell’installazione delle apparecchiature di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad f), del regolamento (UE) n. 517/2014, a decorrere dall’ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunica per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni:

a) numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell’apparecchiatura;
b) anagrafica dell’operatore;
c) data e luogo di installazione;
d) tipologia di apparecchiatura;
e) codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
f) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l’installazione;
g) nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
h) dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’installazione;
i) eventuali osservazioni.

I successivi commi 5 e 7 dell’art. 16, estendono l’obbligo di comunicazione in Banca dati anche alle attività di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione e smantellamento delle apparecchiature di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad f), del regolamento (UE) n. 517/2014 già installate.

Pertanto, sulla base della lettera della norma vigente, l’obbligo di comunicazione in Banca dati delle attività di installazione, manutenzione, controllo delle perdite, riparazione e smantellamento delle apparecchiature contenenti FGas si applica indipendentemente dalla quantità di gas refrigerante contenuto nell’apparecchiatura, come del resto chiarito sin dal momento dell’entrata in vigore del DPR 146 del 2018 e della successiva attivazione della Banca dati FGas, gestita, per conto del Ministero dell’Ambiente, dalle Camere di commercio competenti che si avvalgono del supporto tecnico di Ecocerved. 

La soglia di 5 tCO2e si riferisce solo ed esclusivamente agli obblighi di frequenza del controllo periodico delle perdite, che dovranno essere effettuati e dunque, di conseguenza, comunicati in Banca dati, solo nei casi in cui sono obbligatori ai sensi del regolamento (UE) n. 517 del 2014, e cioè quando la quantità di gas refrigerante supera appunto la soglia delle 5 tCO2e.

 Ogni contraria e diversa interpretazione dalla lettera delle norme citate, deve ritenersi non compatibile con il quadro giuridico vigente.

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