Esenzione nomina consulente ADR, chiarimenti del MIT

Il Mit, con circolare 14 maggio 2024, fornisce chiarimenti in merito all’applicazione del Dm 7 agosto 2023 inerente le condizioni di esenzione dalla nomina del Consulente ADR.

In particolare, sono pervenuti al Mit quesiti sull’applicazione del dm 7 agosto 2023 che regolamenta l’esenzione della nomina dei consulenti ADR per le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.

La circolare tratta:

  1. Chiarimenti sull’ambito di applicazione di cui all’art. 2 del D.M. – Il dm si applica non solo alle imprese la cui attività di spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose, sia svolta secondo una delle condizioni di esenzione descritte agli artt. 3, 4 e 5 del suddetto D.M., ma anche agli operatori di stazioni di lavaggio cisterne o di officine di manutenzione, installatori di impianti o simili, nella misura in cui tali attività richiedano la movimentazione di merci pericolose o rifiuti pericolosi.
  2. Casi di esclusione o esenzione totale di cui all’art. 3 del D.M.
  3. Casi di esenzione parziale di cui all’art. 4 del D.M.
  4. Registro – Art. 4 e 5 del D.M. – Non sono previste indicazioni specifiche per il registro che, in forma digitale o cartaceo, può essere integrato con altri strumenti di gestione a condizione di essere costantemente e tempestivamente aggiornato con le informazioni minime richieste all’art.4.
  5. Spedizioni occasionali – Art. 5 del D.M. – Sono definite occasionali le attività svolte secondo le limitazioni imposte dall’art. 5 del D.M., anche se le operazioni consentite vengono svolte in maniera consecutiva nell’arco dell’anno solare.
  6. Esenzione per esclusione – Art. 6 del D.M. – L’ADR non prevede la nomina di un consulente per i destinatari ma la prevede per gli scaricatori con casi di esenzione.
  7. Prescrizione di sicurezza e formazione– Art.7 del D.M.
  8. Responsabilità

Per approfondire, si rimanda alla circolare.

Mit, Circolare 14 maggio 2024

Commenti e chiarimenti operativi all’applicazione del D.M. 7 agosto 2023, inerente alle condizioni di esenzione dalla nomina del Consulente ADR.

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