Mase, possibilità end of waste rifiuti conformi alle CSR/CSC

Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti sulla possibilità di far cessare la qualifica di rifiuto a materiali derivanti da trattamento di rifiuti conformi alle CSR o alla CSC.

Quesiti

La Provincia di Novara chiede al Mase se:

– nell’ambito di interventi di bonifica di siti contaminati, i materiali originati dal trattamento effettuato mediante impianto mobile di “soil washing” da autorizzare ai sensi del comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 possano cessare la qualifica di rifiuti ai sensi del’ art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 qualora rispettino le Csr stabilite dal progetto di bonifica approvato;

– se possano cessare la qualifica di rifiuti i materiali derivanti dal trattamento di rifiuti, ad esempio con codice Eer 17 05 04, sottoposti a lavorazioni quali cernita/selezione, riduzione volumetrica, vagliatura, oppure “soil washing”, biorisanamento, desorbimento termico, ecc. che, oltre alle caratteristiche previste dalle norme UNI e dal test di cessione previsti dal D.M. n. 152/2022, abbiano valori di contaminazione conformi alla colonna A) o alla colonna B) della tabella 1 all’allegato V alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 in base alla destinazione d’uso del sito dove i materiali verranno impiegati.

Risposta Mase

Quesito 1

l primo quesito riguarda la cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi del’ art. 184-ter del D.Lgs. n.152/2006, di terre originate dal trattamento di lavaggio qualora tali terre rispettino le CSR stabilite dal progetto di bonifica approvato.

Il caso prospettato sembra riguardare “interventi ex-situ on site con movimentazione e rimozione dei materiali e suolo inquinato, ma con trattamento nell’area del sito stesso e possibile riutilizzo” come definiti nell’Allegato 3 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n.152/2006. Tale intervento è finalizzato ad operazioni di disinquinamento per eliminare e/o ridurre le sostanze inquinanti presenti nel suolo e pertanto tale trattamento dei terreni contaminati effettuato nell’ambito
del progetto di bonifica non appare riconducibile ad un’operazione di gestione dei rifiuti
.

In tal senso non appare possibile attribuire la qualifica di “end of waste” a tali materiali in quanto la loro eventuale qualifica come rifiuto non rileva finché sono gestiti all’interno del progetto di bonifica.

Infatti la loro ricollocazione nel sito in bonifica, così come il trattamento, deve essere prevista espressamente dal Progetto di Bonifica la cui approvazione costituisce l’autorizzazione al trattamento e all’utilizzo in loco.

In ultima analisi, il Mase ritiene che i due procedimenti, di bonifica e per la cessazione della qualifica di rifiuto, vadano tenuti distinti nel senso che l’applicazione dell’uno esclude il ricorso all’altro per il medesimo oggetto.

Quesito 2

Con il secondo quesito la provincia di Novara chiede se possano cessare la qualifica di rifiuti i materiali derivanti dal trattamento di rifiuti, ad esempio con codice EER 17 05 04, sottoposti a lavorazioni quali cernita/selezione, riduzione volumetrica, vagliatura, oppure “soil washing”, biorisanamento, desorbimento termico, ecc. che, oltre alle caratteristiche previste dalle norme UNI e dal test di cessione previsti dal D.M. 152/2022, abbiano valori di contaminazione conformi alla colonna A) o alla colonna B) della tabella 1 all’allegato V alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 in base alla destinazione d’uso del sito dove i materiali verranno impiegati.

Secondo il Mase, purché siano rispettati tutti i criteri e i requisiti richiesti, è corretto ritenere, in accordo con ARPAL e la Provincia di Novara, che solo in caso di conformità alla colonna A (siti con destinazione residenziale/verde pubblico) è possibile la cessazione della qualifica di rifiuto poiché, in linea generale, non è possibile considerare come materia prima “ una sostanza la cui commercializzazione sia subordinata alla verifica della destinazione d’uso del sito in cui dove essere utilizzata.”.

Considerazioni diverse si potrebbero fare nel caso in cui il materiale, soddisfacendo i requisiti di cui all’art. 184-bis, possa essere qualificato come sottoprodotto.


Testo

Mase, risposta ad interpello 174946 del 30 ottobre 2023

Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 in ordine alla cessazione della qualifica di rifiuto a materiali conformi alla CSR o ai valori di CSC.

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