End of Waste inerti, nuovo regolamento in Gazzetta

Pubblicato nella GU dell’11-9-2024 il Decreto 28 giugno 2024, n. 127 recante il nuovo regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione

Il nuovo regolamento sostituisce il precedente di cui al Dm 278/2022.

Il Dm 127/2024, in vigore dal 26 settembre 2024 e composto da 9 articoli e 3 allegati, stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero, ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

A tal riguardo, i suddetti rifiuti cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l’aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero:

  • è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1;
  • è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2.

In relazione ai rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato la precedente disciplina disponeva: non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.

La nuova disciplina (Allegato 1, parte a) diversamente dispone: non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati (non sono più menzionati i rifiuti abbandonati) e i rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica.

Dichiarazione

Il rispetto dei criteri è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il modello allegato, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto, e comunque prima dell’uscita dello stesso dall’impianto che deve essere inviata all’autorità competente e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente.

Inoltre, il produttore di aggregato recuperato deve conservare presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale:

  • copia della dichiarazione, anche in formato elettronico, a disposizione delle autorità di controllo in caso di richiesta,
  • per cinque anni, un campione di aggregato recuperato prelevato, alla fine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato, in conformità alla norma UNI 932-1.

Sistemi di gestione

Rispetto al Dm 152/2022, il nuovo regolamento non prevede l’obbligo per gli operatori di adottare un sistema di gestione della qualità conformemente alla norma Uni En Iso 9001, ma comunque il produttore di aggregato recuperato si deve dotare di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri, comprensivo del controllo della qualità e dell’automonitoraggio.

Inoltre, il regolamento prevede che le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 4 (relative alla conservazione del campione), non si applicano alle imprese:

  • registrate Emas, ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,
  • in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.

Disciplina transitoria:

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore, in base all’autorizzazione in possesso, i produttori dovranno presentare all’autorità competente:

  • un aggiornamento della comunicazione effettuata in procedura semplificata, ai sensi dell’articolo 216, Dlgs 152/2006,
  • o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione “Unica” o “AIA” già concessa.

Per le procedure semplificate continueranno ad applicarsi le disposizioni su limiti quantitativi, norme tecniche e valori limite per le emissioni previste dal Dm 5 febbraio 1998.


Decreto Ministeriale 28 giugno 2024, n. 127 

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.

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