Pubblicato sulla GU del 20 ottobre 2022 il decreto n. 152 del 27 settembre 2022, che stabilisce i criteri nel rispetto dei quali i rifiuti inerti delle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti, ex art. 184-ter, Dlgs 152/2006 (End Of Waste).
Aggiornamento
Il Dm 152/2024 è stato sostituito dal nuovo regolamento di cui Dm 127/2024, in vigore dal 26 settembre 2024.
Il regolamento 278/2022, in vigore dal 4 novembre 2022 e composto da otto articoli e tre allegati stabilisce:
- i rifiuti interessati (tra i quali ad es. quelli corrispondenti ai seguenti Codici EER 170102 (Mattoni), 170103 (Mattonelle e Ceramiche), 170107, 170302, 170504, 170508, 170904);
- i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
- gli scopi specifici di utilizzabilità (es. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, recuperi ambientali, riempimenti e colmate, confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici);
- gli obblighi documentali.
A tal riguardo, i suddetti rifiuti cessano di essere qualificati come tali e sono qualificati come aggregato recuperato se l‘aggregato recuperato:
- è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1,
- è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2.
Il rispetto dei criteri è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il modello allegato, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto ed è inviata all’autorità competente e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente.
Inoltre, il produttore di aggregato recuperato deve conservare presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale:
- copia della dichiarazione, anche in formato elettronico, a disposizione delle autorità di controllo in caso di richiesta,
- per cinque anni, un campione di aggregato recuperato prelevato, alla fine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato, in conformità alla norma UNI 10802.
Certificazioni ambientali
Il produttore di aggregato recuperato deve applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001, il cui manuale deve essere comprensivo di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità ai criteri di cui all’Allegato 1, del piano di campionamento e dell’automonitoraggio.
Il regolamento prevede che le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3* (relative alla conservazione di copia della dichiarazione), non si applicano alle imprese:
- registrate Emas, ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,
- in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.
* NdR: A tal riguardo, si segnala che negli altri decreti e regolamenti approvati inerenti l’End Of Waste, la dispensa dell’obbligo è riferita alla conservazione del campione e, quindi, il richiamo al comma 3 invece che al comma 4 dell’articolo 5 potrebbe trattarsi di un refuso.
Disciplina transitoria:
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore, in base all’autorizzazione in possesso, i produttori dovranno presentare all’autorità competente:
- un aggiornamento della comunicazione effettuata in procedura semplificata, ai sensi dell’articolo 216, Dlgs 152/2006,
- o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione “Unica” o “AIA” già concessa.
Per le procedure semplificate continueranno ad applicarsi le disposizioni su limiti quantitativi, norme tecniche e valori limite per le emissioni previste dal Dm 5 febbraio 1998.
Decreto Ministeriale 27 settembre 2022, n. 152
Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.