Pubblicato sulla GUUE del 2/5/2024 il regolamento (Ue) 2024/1244 relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali.
Abrogato il regolamento (Ce) n. 166/2006 (PRTR).
Sintesi
Il regolamento – che si applicherà alle comunicazione dall’anno di riferimento 2027 – stabilisce norme per la raccolta e la comunicazione dei dati ambientali relativi alle installazioni industriali e istituisce un portale sulle emissioni industriali a livello dell’Unione sotto forma di una banca dati online che dà accesso pubblico a tali dati.
L’obiettivo è migliorare l’accesso del pubblico alle informazioni attraverso l’istituzione del portale, agevolando in tal modo la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale e identificando le fonti di inquinamento industriale, nonché permettere il monitoraggio dell’inquinamento industriale al fine di contribuire alla sua prevenzione e riduzione.
Contenuto portale
Il portale dovrà contenere:
- a) i dati sulle emissioni di sostanze inquinanti;
- b) i dati sui trasferimenti fuori sito di rifiuti e di sostanze inquinanti in acque reflue;
- c) le informazioni sulle singole installazioni comunicate dagli stati membri alla Commissione;
- d) i dati sull’uso dell’acqua, dell’energia e delle materie prime pertinenti;
- e) le informazioni contestuali;
- f) i dati sull’emissione di sostanze inquinanti da fonti diffuse.
oltre ai link alle banche dati;
- dei i registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituiti dagli Stati membri in conformità del protocollo;
- di altri registri, banche dati o siti web esistenti accessibili al pubblico, istituiti a livello di Stato membro o di Unione, che consentono l’accesso ai dati da comunicare a norma della legislazione dell’Unione in materia di cambiamenti climatici, protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo e gestione dei rifiuti.
Comunicazione dati gestori
I gestori di un’installazione che intraprendono una o più delle attività (allegato I), nel caso di superamento delle soglie previste, devono comunicare annualmente all’autorità competente almeno le informazioni e i dati indicati all’articolo 6 (salvo che tali informazioni o dati non siano già a disposizione dell’autorità stessa), tra cui:
- i dati sull’emissione nell’aria, nell’acqua e nel suolo di ciascuna sostanza inquinante di cui all’allegato II per un quantitativo superiore alla soglia di cui allo stesso allegato;
- i dati sui trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi per oltre 2 tonnellate l’anno per complesso o di rifiuti non pericolosi per oltre 2000 tonnellate l’anno per complesso, per qualsiasi operazione di recupero o di smaltimento:
- i dati sui trasferimenti fuori sito, in acque reflue destinate al trattamento, di qualsiasi sostanza inquinante di cui all’allegato II;
- i dati sull’utilizzo di acqua, dell’energia e delle materie prime pertinenti;
- informazioni che consentano la contestualizzazione dei dati di sopra, compresi il volume di produzione e il numero di ore operative.
Il gestore di ciascuna installazione deve tenere a disposizione dell’autorità competenti, per i cinque anni dalla fine dell’anno di riferimento, la documentazione dalla quale sono stati ricavati i dati comunicati, compresa una descrizione della metodologia utilizzata per la raccolta dei dati.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore i 22 maggio 2024 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028.
Testo
Regolamento Unione Europea 24 aprile 2024, n. 1244
Regolamento (Ue) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006