Emissioni industriali, nuova direttiva Ue

Pubblicata nella GUUE la Direttiva (UE) 2024/1785 che modifica la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (c.d. Direttiva IED) e la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

Emissioni industriali

La nuova direttiva apporta diverse novità, tra cui include nel proprio ambito di applicazione le emissioni derivanti dall’allevamento di bestiame, con riferimento in particolar modo agli allevamenti di suini e pollame: il nuovo titolo della direttiva 2010/75/UE ora è «relativa alle emissioni industriali e derivanti dall’allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)».

La direttiva oltre a stabilire norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente da attività industriali, fissa inoltre “norme intese a evitare oppure, qualora ciò non sia possibile, ridurre progressivamente le emissioni delle suddette attività nell’aria, nell’acqua e nel terreno, a impedire la produzione di rifiuti, a migliorare l’efficienza delle risorse e a promuovere l’economia circolare e la decarbonizzazione, per conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente nel complesso”.

La direttiva tra l’altro:

  • modifica anche alcune definizioni, tra cui quella di «inquinamento», «valore limite di prestazione ambientale» e «conclusioni sulle BAT»;
  • inserisce nuovi articoli quali l’articolo 14-bis «Sistema di gestione ambientale» e l’articolo 15-bis «Valutazione della conformità»;
  • inserisce due nuovi Capi:
    • capo II bis «Consentire e promuovere l’innovazione»;
    • capo VI bis «Disposizioni speciali per l’allevamento di pollame e suini».

      sostituisce alcuni articoli, tra cui:

      • l’articolo 7 «Incidenti o inconvenienti»;
      • l’articolo 8 «Inadempienza»;
      • l’articolo 15 «Valori limite di emissione, valori limite di prestazione ambientale, parametri e misure tecniche equivalenti»;
      • l’articolo 18 «Standard di qualità ambientale».

      In relazione al Sistema di gestione ambientale, il paragrafo 1 del nuovo articolo 14-bis citato dispone che “per ogni installazione che rientra nell’ambito di applicazione del presente capo, gli Stati membri impongono al gestore di predisporre e attuare un sistema di gestione ambientale. Il sistema di gestione ambientale contiene gli elementi elencati nel paragrafo 2 ed è conforme alle conclusioni sulle BAT che ne determinano gli aspetti da trattare”.

      La nuova direttiva apportate modifiche anche agli allegati della direttiva 2010/75/UE ed inoltre sopprime il paragrafo 2 dell’articolo 1 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

      Entro il 1° luglio 2026 gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.


      Direttiva Unione Europea 24 aprile 2024, n. 1785

      Direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti.

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