Emilia-Romagna, ordinanze emergenza rifiuti

La regione Emilia-Romagna, con le ordinanze n. 123/2023 e n. 125/2023, dispone rispettivamente in merito alla gestione emergenziale dei rifiuti per gli eventi meteorici di luglio 2023 e detta ulteriori disposizioni sulla gestione dello smaltimento rifiuti per l’alluvione di maggio 2023.

Ordinanza n. 123/2023

Eventi meteorici del luglio 2023. Disposizioni per la gestione emergenziale dei rifiuti

L’ordinanza, efficace per sei mesi relativamente ai territori colpiti, è adottata in conseguenza degli eventi meteorici di luglio 2023 che hanno determinato una situazione di estrema gravità nei territori colpiti che ha provocato (anche a seguito della caduta di alberi e pali) danni a edifici, infrastrutture e al suolo, con il rischio di gravi conseguenze relative all’ambiente e alla salute pubblica.

In particolare, l’ordinanza, che si riporta, dispone:

  • 1) I rifiuti derivanti dai suddetti eventi meteorici eccezionali, provenienti da edifici pubblici e privati, sono classificati come rifiuti urbani. A tali rifiuti è attribuito prevalentemente il codice EER 20.03.01, ovvero 20.03.07 per i rifiuti ingombranti, ferma restando la possibilità di attribuire il codice EER 20.03.99 ove ne ricorrano le condizioni. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore di tali rifiuti è il Comune di origine dei rifiuti stessi;
  • 2) Il detentore dei rifiuti di cui al punto 1) potrà conferirli in prossimità della sede stradale, ove lo consentano le dimensioni e purché non arrechino pregiudizio alla libera circolazione, affinché il gestore del servizio provveda alla loro raccolta. Qualora l’ingombro di detti rifiuti sia tale da non consentirne il collocamento nei pressi della sede stradale, essi saranno raccolti, dal gestore del servizio, su chiamata del detentore;
  • 3) Resta ferma, ai fini dell’avvio a recupero, la possibilità di attribuire ai rifiuti provenienti dalla selezione e cernita, tra gli altri, i codici di seguito elencati: al ferro e acciaio il codice EER 17.04.05, ai metalli misti il codice EER 17.04.07, al legno il codice EER 17.02.01, ai materiali costruzione il codice EER 17.01.07, ai materiali da costruzione contenenti amianto EER 17.06,05*, ai materiali isolanti contenenti amianto il codice EER 17.06.01*, ai materiali da costruzione a base di gesso il codice EER 17.08.01* oppure il codice EER 17.08.02;
  • 4) i materiali vegetali derivanti dagli eventi meteorici eccezionali non sono rifiuti anche qualora vengano raccolti dal gestore del servizio pubblico;
  • 5) I rifiuti urbani di cui al punto 1) sono gestiti dai soggetti competenti sul territorio per il servizio pubblico di gestione che sono autorizzati a derogare all’ordinaria modalità di svolgimento della raccolta, laddove non sia possibile effettuarla secondo le normali procedure di esercizio;
  • 6) Il trasporto dei rifiuti urbani di cui al punto 1) è svolto dai gestori del servizio pubblico, o da soggetti da loro incaricati, mediante mezzi idonei e iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali. Il trasporto dei rifiuti urbani di cui al punto 1) con codice 20.03.99 potrà essere eseguito in deroga ai provvedimenti d’iscrizione in essere. L’elenco dei veicoli utilizzati in deroga all’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali dovrà essere comunicato all’impianto di destinazione e, a consuntivo, alla Regione, ad ARPAE e alla Sezione Regionale dell’Albo Gestori Ambientali;
  • 7) In deroga ai precedenti punti da 1) a 6), nel caso in cui i rifiuti urbani derivanti dagli eventi meteorici eccezionali siano costituiti da materiali pericolosi giacenti sul suolo, contenenti ad esempio amianto, il detentore deve contattare il soggetto competente sul territorio per il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani informando contestualmente il Comune. Il gestore, anche tramite apposita ditta terza autorizzata per la gestione dei rifiuti contenenti amianto, effettua un sopralluogo per la verifica delle condizioni dei rifiuti medesimi e provvede, in condizioni di sicurezza, alla rimozione e al trasporto dei rifiuti contenenti amianto presso un idoneo impianto di destinazione previo inoltro di formale comunicazione al Comune e all’Ausl competente;
  • 8) I rifiuti solidi di cui al punto 1) non sono computati ai fini del calcolo della flessibilità di cui all’art. 18 delle NTA del PRRB e, qualora le condizioni o le caratteristiche dei rifiuti non consentano l’avvio a termovalorizzazione, in deroga a quanto previsto nel D.Lgs. n. 36 del 2003, tali rifiuti possono essere conferiti tal quali in discarica;
  • 9) Gli impianti di destinazione dei rifiuti di cui alla presente ordinanza, in deroga all’elenco delle tipologie già autorizzate, sono autorizzati a ricevere anche i codici EER 20.03.01, 20.03.07 e 20.03.99 ad eccezione dei rifiuti di cui al punto 7) che devono essere conferiti ad impianti autorizzati in via ordinaria a ricevere detto materiale;
  • 10) I rifiuti di cui al punto 1) e 7) sono pesati all’ingresso dell’impianto di destinazione e viene redatto un registro riportante i quantitativi di rifiuti conferiti con annotazione dell’origine riconducibile agli eventi meteorici eccezionali;
  • 11) Gli impianti di destinazione dei rifiuti di cui alla presente ordinanza dovranno garantire il proprio funzionamento in fasce orarie più ampie rispetto a quelle ordinarie e nei giorni festivi in ragione dell’esigenza della celere gestione dei rifiuti;
  • 12) In deroga a quanto previsto dal comma 1, dell’articolo 13 della L.R. n. 31/1996, per la determinazione dell’ammontare dell’imposta del tributo speciale per lo smaltimento in discarica dei rifiuti di cui ai punti 1) e 7) deve essere utilizzata l’imposta minima unitaria stabilita dal comma 29, dell’articolo 3 della Legge n. 549/1995;
  • 13) ARPAE Emilia-Romagna e le AUSL territorialmente competenti, nell’ambito delle proprie competenze, assicurano la vigilanza per il rispetto della presente ordinanza;
  • 14) Da parte del soggetto gestore dovrà essere garantito il monitoraggio dei rifiuti di cui al punto 1) e 7), al fine di mantenerne la completa tracciabilità in tutte le fasi gestionali, e la rendicontabilità ai fini dei costi relativi all’attuazione della presente ordinanza. I documenti di tracciabilità dei rifiuti dovranno riportare le opportune informazioni circa il Comune di raccolta e la connessione alla gestione dell’emergenza dovuta agli eccezionali eventi meteorici del 22 luglio;
  • 15) La presente ordinanza ha efficacia per un periodo pari a sei mesi ed è pubblicata integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro della salute, al Ministro delle imprese e del Made in Italy, alle Prefetture, ai Comuni, alle Province, ad ARPAE, ad ATERSIR, alla AUSL e alla Sezione regionale dell’Albo dei gestori ambientali, nonché ai concessionari del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e ai gestori degli impianti di termovalorizzazione e di discarica ubicati nel territorio della regione Emilia-Romagna.

Ordinanza n. 125/2023

Disposizioni ulteriori sulla gestione dello smaltimento rifiuti a seguito degli eventi alluvionali del maggio 2023

A tal riguardo, in relazione all’emergenza in corso, al fine di fronteggiarne le criticità e di rispondere alle esigenze della popolazione colpita, sussiste attualmente l’urgenza di specificare e integrare alcune disposizioni delle precedenti ordinanze, in particolare:

  • stabilire, fermo restando quanto previsto dall’ordinanza n. 73/2023 per quanto riguarda il differimento dei termini per il versamento del tributo speciale per lo smaltimento in discarica dei rifiuti generati a seguito degli eventi alluvionali, che in deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 1, della legge regionale n. 31/1996 l’importo del tributo sia determinato in base ai valori minimi consentiti dall’art. 3, comma 29, della Legge n. 549/1995;
  • precisare l’ambito di applicazione del punto 13 dell’ordinanza n. 66/2023 e del punto 8) dell’ordinanza n. 78/2023 tenuto conto dell’esigenza di celere ripristino degli stoccaggi al fine di prevenire il rischio di incendio;
  • garantire lo smaltimento presso gli impianti di trattamento chimico, chimico-fisico e chimico-fisico-biologico dei maggiori quantitativi di percolato prodotti dalle discariche ubicate nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali;
  • estendere la sospensione dei termini procedimentali in materia ambientale nel periodo dal 1 maggio 2023 al 31 agosto 2023 nei confronti dei soggetti che alla data del 1 maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa in tutti i territori colpiti dallo stato di emergenza;
  • prevedere la possibilità che la durata dei provvedimenti indicati al punto 9) della propria ordinanza n. 73/2023, già prorogata dalla medesima ordinanza fino al 30/11/2023, possa essere prorogata dalle amministrazioni competenti fino al termine dello stato di emergenza;
  • prevedere che la proroga dei termini prevista al punto 9) della già citata Ordinanza n. 73/2023 trovi applicazione anche per la presentazione delle dichiarazioni ambientali;
  • prevedere la possibilità per la Regione di comprimere i tempi endo-procedimentali dei Piani le cui previsioni possano incidere sul miglioramento della gestione degli interventi connessi all’alluvione;

Testo

Regione Emilia-Romagna

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 LUGLIO 2023, N. 123

Eventi meteorici del luglio 2023. Disposizioni per la gestione emergenziale dei rifiuti

Regione Emilia-Romagna

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 LUGLIO 2023, N. 125

Disposizioni ulteriori sulla gestione dello smaltimento rifiuti a seguito degli eventi alluvionali del maggio 2023

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