Emergenza alluvione, disposizioni gestione rifiuti

Il decreto legge 5 luglio 2023, n. 88 dispone sul trattamento e il trasporto dei materiali, e rifiuti, derivanti dall’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna, Toscana e Marche nel maggio 2023.

Il dl 88/2023, in vigore il 6 luglio 2023, disciplina il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione sui territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 prevedendo deroghe alla disciplina dei rifiuti, ex dlgs 152/2006..

In particolare, l’articolo 9 Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall’evento calamitoso“ precisa che spetta al Commissario straordinario, acquisita l’intesa delle regioni interessate di approvare il piano per la gestione dei materiali derivanti dall’evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino.

A tal riguardo, del citato articolo, si segnala:

  • comma 3 – in deroga a quanto disposto dal dlgs n. 152/2006 ed, in particolare dall’articolo 184 sulla classificazione dei rifiuti, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi calamitosi, nonché quelli derivanti dall
  • e attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi medesimi e da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo, fatte salve le situazioni in cui è possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali è il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all’articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;
  • comma 4 – individua le categorie di materiali che non costituiscono rifiuto, tra cui i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico,…;
  • comma 5 – detta la disciplina in materia di raccolta dei materiali insistenti su suolo pubblico;
  • comma 8 – prescrive che i gestori dei siti di deposito temporaneo ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, all’avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime;
  • comma 9 – sancisce che, allo scopo di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all’assistenza alla popolazione colpita dall’evento calamitoso possono essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi;
  • comma 11– disciplina il trattamento dei materiali in cui è rinvenuta la presenza di amianto.

Decreto Legge 5 luglio 2023, n. 88

Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023.

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