Pubblicata in GUUE la Direttiva (UE) 2024/1760 del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza (due diligence) delle imprese ai fini della sostenibilità, la cd. CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive).
Sintesi
La direttiva introduce obblighi per le imprese di grandi dimensioni per quanto riguarda gli impatti negativi delle loro attività sui diritti umani e sulla protezione dell’ambiente. Definisce inoltre le responsabilità connesse a tali obblighi. Le norme non riguardano solo le attività delle imprese, ma anche quelle delle loro filiazioni e dei loro partner commerciali lungo la catena di attività delle imprese.
Oggetto
La direttiva, in vigore dal 25 luglio 2024, in particolare, stabilisce norme in materia di:
- a) obblighi rispetto agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, che incombono alle società nell’ambito delle proprie attività, delle attività delle loro filiazioni e delle attività svolte dai loro partner commerciali nelle catene di attività di tali società;
- b) responsabilità delle violazioni di detti obblighi di cui alla lettera a);
- c) obblighi che incombono sulle società di adottare e attuare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici volto a garantire, con il massimo impegno possibile, la compatibilità del modello e della strategia aziendali della società con la transizione verso un’economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 oC in linea con l’accordo di Parigi.
Campo di applicazione
La direttiva si applica alle società che sono costituite in conformità della normativa di uno Stato membro e soddisfano una delle condizioni seguenti:
- a) avere avuto, in media, più di 1.000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 450.000.000 EUR nell’ultimo esercizio per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d’esercizio;
- b) pur senza raggiungere i limiti minimi di cui alla lettera a), essere la società capogruppo di un gruppo che ha raggiunto tali limiti minimi nell’ultimo esercizio per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d’esercizio consolidato;
- c) aver concluso o essere la società capogruppo di un gruppo che ha concluso accordi di franchising o di licenza nell’Unione in cambio di diritti di licenza con società terze indipendenti, qualora tali accordi garantiscano un’identità comune, un concetto aziendale comune e l’applicazione di metodi aziendali uniformi, e qualora tali diritti di licenza ammontassero a più di 22.500.000 EUR nell’ultimo esercizio in cui è stato adottato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio annuale, e a condizione di aver registrato o di essere la società capogruppo di un gruppo che ha registrato un fatturato netto a livello mondiale superiore a 80.000.000 EUR nell’ultimo esercizio in cui è stato adottato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio annuale.
Recepimento
Gli Stati membri disporranno di due anni per attuare le norme e le procedure amministrative al fine di conformarsi a detto testo giuridico. In particolare, gli Stati membri entro il 26 luglio 2026 devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva in commento.
La direttiva, poi, si applicherà in funzione delle dimensioni delle imprese secondo il seguente calendario:
- dal 26 luglio 2027 (3 anni dall’entrata in vigore della direttiva) per imprese con oltre 5000 dipendenti e 1500 milioni di EUR di fatturato;
- dal 26 luglio 2028 (4 anni dall’entrata in vigore della direttiva) per imprese con oltre 3000 dipendenti e 900 milioni di EUR di fatturato;
- dal 26 luglio 2029 (5 anni dall’entrata in vigore della direttiva) per imprese con oltre 1000 dipendenti e 450 milioni di EUR di fatturato.
Testo
Direttiva Unione Europea 13 giugno 2024, n. 1760
Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859Testo rilevante ai fini del SEE.