Dl PNRR convertito in legge pubblicato in Gazzetta

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21-4-2023 la Legge 21 aprile 2023, n. 41 di conversione del Dl 13/2023 recante disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR che introduce, tra l’altro, misure di semplificazione sul fronte ambientale ed energetico per l’iter delle rinnovabili e lo sviluppo dell’idrogeno verde.

La legge 41/2023, in vigore dal 22 aprile 2023, ha modificato in più punti il dl 13/2023 e tra le disposizioni per quanto di interesse si segnalano:

Procedimenti integrati Via-Aia (Art. 19)

L’articolo, in un’ottica di razionalizzazione ed efficientamento dell’azione amministrativa, prevede (comma 1) l’integrazione, su istanza del proponente, dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui ai titoli III e III-bis della parte seconda del dlgs 152/2006, attraverso la costituzione di un apposito gruppo istruttore a composizione mista.

Inoltre, l’articolo, tra l’altro:

  • disciplina i rapporti tra la VIA e le procedure preventive di interesse archeologico (comma 2),
  • integra la disciplina prevista dal dlgs 152/2006 per la verifica di ottemperanza alla VIA stabilendo che l’autorità competente si debba esprimere entro 90 giorni e in caso di inerzia provveda il titolare del potere sostitutivo (comma 2, lettera c-bis)).

Idrogeno verde e rinnovabile (art. 41)

L’articolo reca disposizioni in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) degli impianti chimici integrati di produzione, su scala
industriale, di idrogeno verde e rinnovabile.

In particolare, modificato l’articolo 8, comma 1, del dlgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) è inseriti i progetti relativi a impianti “integrati” di produzione, su scala industriale, di idrogeno verde e rinnovabile tra i progetti attuativi del Piano nazionale energia e clima (PNIEC) aventi priorità, relativamente alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale.

Si tratta, nello specifico, di “Impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione su scala
industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro”
, voce recata dal punto 6-bis) dell’Allegato II alla Parte Seconda del dlgs 152/2006 introdotta dalla lettera b) del comma 1 in esame.

Con la predetta integrazione dell’Allegato II alla Parte Seconda del Codice, si rimette esclusivamente alla VIA di competenza statale la valutazione dei progetti concernenti gli impianti chimici in parola, volti alla produzione di idrogeno verde e di idrogeno rinnovabile.

Impianti alimentati da fonti rinnovabili (art. 47)

L’articolo modifica il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, tra cui.

  • ampliato il novero delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili nelle more della loro individuazione con legge regionale ai siti e agli impianti all’interno di tutti i sedimi aeroportuali e con riguardo ai siti che distino da beni sottoposti a tutela paesaggistico-culturale più di 500 metri, in caso di impianti fotovoltaici o più di tre chilometri, in caso di impianti eolici (comma 1, lett. a));
  • previsto che la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in aree industriali, artigianali e commerciali, in discariche o in cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento non sia subordinata ad alcun atto di assenso, salva la possibilità per la soprintendenza di adottare un provvedimento di diniego se l’intervento è incompatibile i vincoli paesaggistici esistenti (comma 1, let. b));
  • favorita la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili delle associazioni con personalità giuridica di diritto privato (comma 1, let. c)) e introdotte modalità semplificate per la concessione di aree per la realizzazione degli impianti a servizio di comunità energetiche rinnovabili finanziati dal PNRR (commi 4 e 5);
  • previsto che il decreto del Mase – che dà piena operatività alla Piattaforma unica nazionale sui punti di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico per le auto elettriche – siano definite altresì le relative modalità di alimentazione (comma 1, let. d)).

Procedimento Unico

Altra novità riguarda la disciplina del procedimento unico di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, che viene modificata per prevedere la partecipazione del Ministro della cultura solo quando sono interessate aree vincolate e non nel caso di progetti che interessi aree contermini (comma 2 e comma 3, let. b)).

Inoltre, si prevede che l’autorizzazione rilasciata a valle del procedimento comprenda la VIA (comma 3, let. c)) e, nel caso di pompaggi il rilascio della concessione ai fini dell’uso delle acque (comma 3, let. a)).

Il termine di conclusione del procedimento è stabilito in novanta giorni qualora il progetto insista su aree sottoposte a vincolo culturale o paesaggistico e
in sessanta giorni, al netto dei tempi necessari per le valutazioni ambientali, negli altri casi (comma 3, let. c)).

Il comma 6, infine, fissa un termine di quarantacinque giorni per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sui progetti di impianti solari fotovoltaici e termici su ville, giardini, parchi o complessi di cose immobili di notevole interesse pubblico; decorso tale termine, l’autorizzazione si intende rilasciata.

Terre e rocce da scavo (art. 48)

L’articolo prevede l’emanazione di un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica finalizzato alla semplificazione della disciplina vigente in materia di gestione delle terre e delle rocce da scavo (commi1-3).

Energia rinnovabile (art. 49)

L’articolo introduce delle ulteriori semplificazioni in merito alle procedure autorizzative per la realizzazione di impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili (commi1-3).

Smaltimento pannelli fotovoltaici (art. 49)

La disposizione integra la disciplina relativa alla gestione e allo smaltimento dei pannelli fotovoltaici (recata dal D.Lgs. 49/2014), precisando le modalità di versamento della garanzia finanziaria da versare nel trust dei sistemi collettivi RAEE riconosciuti dal Ministero dell’ambiente (comma 6-bis).


Testo

Legge 21 aprile 2023, n. 41 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche’ per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l’esercizio di deleghe legislative.

Testo coordinato del Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13 

Testo del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 47 del 24 febbraio 2023), coordinato con la legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche’ per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.».

Torna in alto