Dl Milleproroghe convertito, proroghe anche in materia ambientale

Pubblicata sulla GU n. 49 del 28-02-2024 la Legge 23 febbraio 2024, n. 18, di conversione del Dl 30 dicembre 2023, n. 215 (c.d. Milleproroghe 2024) “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, che prevede proroghe anche in materia ambientale, tra cui l’adeguamento ai criteri End of Waste inerti.

Sintesi

La legge 18/2024, in vigore dal 29 febbraio 2029, conferma la proroga di sei mesi per l’adeguamento ai criteri End of Waste inerti, nonché prevede misure anche per impianti fotovoltaici, impianti di distribuzione dei carburanti, rifiuti prodotti dalle navi e aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica.

In particolare, il dl 215/2023, come convertito dalla legge 18/2024, prevede le citate misure in materia ambientale all’articolo 12 “Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”.

End of Waste inerti

Modificato l’articolo 11, comma 8-undecies, del decreto legge n. 198 del 2022, estendendo da 6 a 12 mesi il termine entro il quale il produttore è chiamato ad adeguarsi ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto degli inerti da costruzione e demolizione (articolo 12, comma 3).

Il citato articolo recita:

“Il termine di cui all’articolo 7, comma 1, del regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152, è prorogato di sei mesi.

Conseguentemente, il termine di cui all’articolo 8, comma 1, del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152, è prorogato di ulteriori sei mesi a decorrere dalla conclusione della fase di monitoraggio di cui all’articolo 7, comma 1, del medesimo regolamento, secondo la scadenza stabilita ai sensi del presente comma”.

Quindi, in virtù della proroga per la revisione del regolamento, viene differito di sei mesi, ossia al 4 novembre 2024, anche il termine dell’articolo 8, comma 1 sull’adeguamento delle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di recupero inerti da costruzione e demolizione ai criteri EoW.

La norma è legata alla prossima uscita del nuovo regolamento di settore. A tal riguardo, l’articolo 7 citato stabilisce che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, il Ministero della transizione ecologica (oggi Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica) valuti l’opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti, tenendo conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa.

Altre proroghe

Proroga al 1° gennaio 2025 del termine per l’adozione dei decreti ministeriali per realizzare la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica. In particolare, si modifica l’articolo 17-bis del decreto legge n. 152 del 2021, fissando in tre anni, anziché in due anni, il termine entro cui il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica può procedere alla riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale (SIN) esistenti (comma 2).

Proroga al 31 dicembre 2024 (inserita in sede di conversone) il termine fino al quale i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (comma 2-bis).

Proroga fino all’entrata in vigore del Dpr di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 il termine fino al quale il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio è autorizzato (a seguito di un procedimento unico e nel rispetto delle prescrizioni minime previste) dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente (comma 5 modificato in sede di conversione).

In sede di conversione, inserita la norma che estende il termine di applicazione della procedura semplificata di dismissione degli impianti di distribuzione di carburanti, disponendo che essa si applichi agli impianti che cessano definitivamente l’attività di vendita entro il 31 dicembre 2024, anziché entro il 31 dicembre 2023. Rimane sempre salvo il caso che sull’area interessata siano stati sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino (comma 6-sexies)

In sede di conversione, inserita la norma che differisce al 30 giugno 2024 il termine già scaduto il 13 dicembre 2023 fino al quale è ammessa l’assimilazione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci, anche ai fini della pericolosità, per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare (comma 6-septies).

In sede di conversione, esteso da cinque a otto anni il periodo entro cui i tecnici competenti in acustica devono effettuare l’aggiornamento professionale (comma 6-octies).

In sede di conversione, inserita la norma che dispone la procedura semplificata per la verifica dei serbatori di GPL prevista dall’articolo 64-bis del Dl n. 76/2020 anche per i recipienti a pressione con capacità complessiva superiore a 13 metri cubi fino al 31 dicembre 2024 (articolo 12-bis).


Testo

LEGGE 23 febbraio 2024, n. 18 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2023, n. 215 

Testo del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 303 del 30 dicembre 2023), coordinato con la legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.».

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