Dl lavoro convertito in Gazzetta

Pubblicata in Gazzetta la Legge 3 luglio 2023, n. 85 di conversione del decreto lavoro 48/2023, che prevede misure anche in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La legge 85/2023 – in vigore il 4 luglio 2023 e che converte il dl 48/2023 (in vigore dal 5 maggio 2023) – conferma al Capo II (artt. 14-18) le modifiche al Testo Unico di Sicurezza (dlgs 81/2008) rafforzando le regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché aggiorna il sistema di controlli ispettivi, con particolare riguardo agli obblighi in capo ai datori di lavoro, lavoratori autonomi, medico competente.

Modifiche al dlgs 81/2008

L’articolo 14, modificato in sede di conversione, introduce alcune modifiche al dlgs n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

    In particolare, le disposizioni previste dal dl lavoro, come convertito, prevedono:

    • modificato l’articolo 18 prevedendo che il datore di lavoro o il dirigente sia obbligato alla nomina del medico competente anche qualora richiesto a seguito della valutazione dei rischi [comma 1, lettera a)];
    • introdotto, in sede di conversione, il comma 3.2-bis all’articolo 18 disponendo che gli obblighi previsti a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l’effettuazione della valutazione congiunta dei rischi alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili [comma 1, lettera a-bis)];
    • modificato l’articolo 21 estendendo ai lavoratori autonomi e ai componenti dell’impresa familiare l’obbligo di utilizzo di idonee opere provvisionali in conformità alle norme in materia di sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili [comma 1, lettera b)];
    • integrato l’articolo 25 in merito agli obblighi del medico competente, prevedendo che in occasione della visita medica preventiva sia richiesta al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio [comma 1, lettera c)];
    • integrato l’articolo 37 prevedendo che il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative, sia contenuto nell’ambito dell’Accordo sulla formazione in materia di sicurezza concluso in sede di Conferenza Stato-regioni [comma 1, lettera d)];
    • integrato l’articolo 72 in materia di obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso di attrezzature di lavoro senza operatore [comma 1, lettera f)];
    • introdotto il comma 4-bis all’articolo 73 prevedendo che il datore di lavoro, che fa uso di attrezzature che richiedono conoscenze particolari, provveda alla relativa formazione e al relativo addestramento [comma 1, lettere g) e h)];
    • modificato, in sede di conversione, l’articolo 98 prevedendo che anche la laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro costituisca il requisito per lo svolgimento dell’attività di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori [comma 1, lettera h-bis)].

    Altre disposizioni

    Tra le altre disposizioni in materia di sicurezza previste al Capo II, si segnalano:

    Attività ispettiva

    L’articolo 15 (Rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva) prevede che, per le finalità ivi indicate, gli enti pubblici e privati condividano gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongano con l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), con conseguente messa a disposizione delle stesse anche in favore del Corpo della Guardia di finanza.

    Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni

    L’articolo 17 istituisce un Fondo per il riconoscimento di una misura di sostegno economico in favore dei familiari degli studenti, ivi compresi quelli universitari o dei percorsi di istruzione e formazione professionale, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative.

    La definizione dei requisiti e dei criteri di determinazione della misura di sostegno, nonché delle modalità di accesso al Fondo, è demandata a un decreto ministeriale. Viene poi integrata la vigente disciplina relativa ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).


    Testo

    LEGGE 3 luglio 2023, n. 85 

    Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.

    TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48 

    Testo del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 103 del 4 maggio 2023), coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2023, n. 85 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 53), recante: «Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.».

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