Pubblicato sulla GU del 15/5/2024 il decreto legge 15 maggio 2024, n. 63 (cd dl agricoltura), che dispone anche in materia ambientale, tra cui fotovoltaico in aree agricole.
Aggiornamento: il dl 63/2024 è stato convertito dalla Legge 12 luglio 2024, n. 101 (Pubblicata sulla GU n. 163 del 13-7-2024) in vigore il 14 luglio 2024.
Sintesi
Il dl 63/2024, in vigore il 16 maggio 2024, dispone anche in materia ambientale, tra cui fotovoltaico in aree agricole, rapporto di sicurezza per stabilimenti RiR (Seveso III), contrasto alla crisi idrica.
Impianti fotovoltaici su aree agricole
L’articolo 5 comma 1 modifica l’articolo 20 del Dlgs 199/2021 vietando, con una serie di eccezioni, la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e in aree classificate come “agricole” dalla pianificazione urbanistica, ma sono consentiti interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino un incremento dell’area occupata.
Comunque, nelle aree agricole sarà possibile realizzare impianti fotovoltaici nel caso di progetti finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile o finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) o da altri progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.
Seveso III
L’articolo 14 modifica la disciplina Seveso III (Dlgs 105/2015) sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante in relazione alla procedura da seguire per la valutazione del rapporto di sicurezza, ex art. 17 dlgs 105/2015, per le imprese di interesse strategico nazionale.
La norma stabilisce che qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti dovessero risultare nettamente insufficienti sarà disposta la limitazione o il divieto di esercizio.
A tal riguardo, il Rapporto di sicurezza è disciplinato nell’art.16 del D.lgs. 105/2015: chiunque intenda realizzare un nuovo stabilimento di soglia superiore, deve richiedere il nulla osta di fattibilità (di cui all’articolo 17, comma 2). A tal fine, deve presentare al CTR un rapporto preliminare di sicurezza redatto secondo i criteri di cui all’allegato C del Decreto 105. Poi, prima di dare inizio all’attività, deve presentare al CTR il rapporto di sicurezza nella versione definitiva.
Altre misure
L’articolo 11 (Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche) modifica il Dl 39/23 disponendo che le autorità di bacino distrettuali individuino e trasmettano al Commissario straordinario, per il territorio di competenza, le misure più urgenti per il contrasto della crisi idrica, nonché per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche, affinché il Commissario straordinario le trasmetta alla Cabina di regia per l’approvazione.
Testo
Decreto Legge 15 maggio 2024, n. 63
Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.