Pubblicata sulla GU n. 117 del 20/5/2022 la Legge 20 maggio 2022, n. 51 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, che contiene misure anche su rinnovabili e esportazione rottami ferrosi.
La legge, in vigore dal 21 maggio 2022, in particolare prevede:
Rinnovabili
Gli artt. da 7-bis a 7-sexies, introdotti in sede di conversione, dispongono in materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, mentre l’art. 7-septies semplifica la procedura di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.
In particolare, si segnalano:
- L’articolo 7-bis reca misure di semplificazione volte a favorire la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
- L’articolo 7-ter prevede un potenziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione.
- L’articolo 7-quater stabilisce che la procedura di valutazione di impatto ambientale dei progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, le cui istanze siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali.
- L’articolo 7-quinquies interviene sulla disciplina dei procedimenti autorizzatori per l’installazione di impianti per la produzione di energia da forti rinnovabili, in particolare portando da 10 a 20 MW il limite di potenza che – oltre a richiedere la valutazione di impatto ambientale – fa scattare la competenza statale all’autorizzazione.
- L’articolo 7-sexies reca misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili, estendendo le possibilità entro le quali realizzare impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra.
- L’articolo 7-septies reca una semplificazione della procedura di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, stabilendo che, nel caso di pali, torri e tralicci, non è necessario produrre la documentazione tecnica relativa alle emissioni elettromagnetiche.
Rottami ferrosi
La misura, contenuta nell‘art. 30, come convertito, prevede:
I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale, direttamente o indirettamente, fuori dall’Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 o i rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1 hanno l’obbligo di notificare, almeno venti giorni prima dell’avvio dell’operazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell’operazione.
In sede di conversione, l’obbligo di notifica è stato esteso a 20 giorni prima, invece che dieci.
Le misure saranno in vigore fino al 31 luglio 2022 e nel caso di inosservanza dell’obbligo di notifica sono previste sanzioni amministrative pari al 30% del valore dell’operazione e comunque non inferiore a euro 30 mila per ogni singola operazione.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21
Testo del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 coordinato con la legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51 recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina».