La Direttiva (UE) 2023/2668 modifica la Direttiva 2009/148/CE riguardante la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione all’amianto durante il lavoro.
La direttiva, da recepire entro il 21/12/2025 (tranne le disposizioni previste dall’art. 2, paragrafo 2, da recepire entro il 21/12/2029) stabilisce, tra l’altro, il valore limite di esposizione dei lavoratori all’amianto riveduto alla luce delle evidenze scientifiche riguardanti gli effetti sulla salute e dei dati tecnici aggiornati.
A tal riguardo, la direttiva stabilisce che, fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro dovranno provvedere a fare in modo che nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (time-weighted average, TWA) di 8 ore.
Inoltre, entro il 21 dicembre 2029, i datori di lavoro devono assicurarsi che i lavoratori non siano esposti a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a:
- 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore; o
- 0,002 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore
Nel caso in cui il valore di concentrazione fissato sia superato, i lavoratori dovranno smettere immediatamente le loro attività e il lavoro potrà proseguire, nella zona interessata, solo se verranno prese misure adeguate.
Direttiva Unione Europea 22 novembre 2023, n. 2668
DIRETTIVA (UE) 2023/2668 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 novembre 2023 che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro.