Pubblicato nella GU del 18 luglio 2024 il Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103 che riporta la “Semplificazione dei controlli sulle attività economiche”, in attuazione della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per la concorrenza).
Sintesi
Il d.lgs. n. 103/2024, in vigore dal 2 agosto 2024, si applica ai controlli amministrativi – anche ambientali e in materia di sicurezza sul lavoro – sulle attività economiche svolti dalle pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), ad eccezione dei controlli ad es. in materia fiscale, accessi ispettivi disposti dal Prefetto per la documentazione antimafia.
Il decreto, nell’intento del legislatore, vuole assicurare una maggiore efficacia della tutela degli interessi pubblici sottesi alla disciplina del controllo ed a
favorire, nel contempo, la ripresa e il rilancio delle attività economiche liberandole dagli oneri, quando sproporzionati inutili o eccessivi, derivanti dai controlli stessi.
Novità
Molte le novità del decreto, tra cui si segnalano:
Semplificazione degli adempimenti amministrativi
Prevista una procedura di censimento da parte delle amministrazioni per individuare i controlli che possono essere eliminati, sospesi per un certo periodo, programmati periodicamente o rafforzati (art. 2).
Valutazione del livello di rischio «basso»
Si introduce un sistema di identificazione e gestione del rischio cui le attività economiche possono accedere su base volontaria, cui consegue il rilascio di un report certificativo di c.d. “basso rischio” (sottoposto a verifica periodica) da parte di organismi di certificazione accreditati presso l’Organismo nazionale di accreditamento, il cui possesso, fatte salve ipotesi particolari, genera un alleggerimento dei controlli nei confronti delle attività economiche.
Tra gli elementi presi in considerazione nella determinazione del livello di rischio basso si segnalano il possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione, o di altre certificazioni riconducibili ai principi Esg (Environmental, social and governance) e gli esiti di controlli subiti negli ultimi 3 anni (art. 3).
Fascicolo informatico di impresa
Potenziato il fascicolo informatico d’impresa e si ribadisce il principio di derivazione europea – già recepito nel nostro ordinamento, in primis dalla legge n. 241/1990 – per cui la pubblica amministrazione non deve chiedere all’impresa la produzione di documenti e informazioni già disponibili nel fascicolo informatico o comunque suo possesso (art. 4).
Principi per lo svolgimento dei controlli
L’articolo 5 introduce principi imprescindibili che regolano lo svolgimento dei controlli, tra cui:
- valorizzazione del “basso rischio”
- minimo sacrificio organizzativo dei soggetti controllati
- impossibilità di procedere a ispezioni diverse sullo stesso operatore contemporaneamente (fatta salva la programmazione di una ispezione congiunta)
- esonero da controlli identici per periodi predeterminati in caso di esito positivo del controllo
- valorizzazione del principio del contraddittorio anche nell’eventuale fase sanzionatoria e limitazione delle ipotesi di accessi a sorpresa (art. 5).
Procedure collaborative
A tal riguardo, sono state inserite:
- una procedura di diffida che consenta alle attività economiche di evitare l’irrogazione della sanzione ove adempia, nel termine prescritto, alle prescrizioni dell’amministrazione ed elida le conseguenze pericolose o dannose dell’illecito;
- l’errore scusabile, quale violazione per cui la legge prevede una sanzione amministrativa, commessa in assenza di colpa che esime il soggetto da responsabilità;
- un’ottica deflattiva del contenzioso, di un meccanismo di dialogo tra amministrazioni e attività economiche che consenta di dirimere questioni interpretative particolarmente complesse ed omogenizzare prassi applicative difformi.
Utilizzo tecnologie informatiche nelle attività di controllo
La disposizione incentiva l’utilizzo delle tecnologie informatiche in tutte le fasi dei controlli (art. 9).
Testo
Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103
Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118