Decreto PNRR 2, novità su idrogeno e Piano rifiuti

Pubblicato sulla GU il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)“, che dispone anche in materia di idrogeno verde e programma nazionale di gestione dei rifiuti.

Il Decreto, in vigore dal 1° maggio 2022, dispone misure per l’ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure strumentali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi.

Per quanto di interesse, il Capo III prevede “Misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute”.

Idrogeno verde

Per incentivare la produzione e il consumo dell’idrogeno verde (vettore di energia ricavato dall’acqua attraverso l’impiego di elettricità derivante da fonti rinnovabili), la norma prevede che non è dovuta l’accise sull’idrogeno verde e niente oneri di rete sul consumo di energia utilizzata per produrlo.

In particolare, l’articolo 23, commi 1-3 stabilisce che non è dovuto il pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (articolo 3, comma 11, Dlgs 79/1999) per il consumo di energia da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde; ciò, anche nel caso in cui l’impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi. Inoltre, il prodotto ottenuto non rientra tra quelli energetici sottoposti ad accisa (articolo 21, Dlgs 504/1995), a meno che non sia direttamente utilizzato in motori termici come carburante.

Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del Dl in commento (ossia entro il 30 giugno), un Dm individuerà i casi e le condizioni tecniche di dettaglio che consentono di esentare dagli oneri di sistema il consumo di energia per la produzione dell’idrogeno verde, nonché le modalità con le quali l’Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) dovrà attuare la disposizione.

Programma nazionale di gestione dei rifiuti

La norma (art. 25) introduce all’articolo 199 (Piani regionali) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 6-bis, prevedendo che costituisce parte integrante del piano di gestione dei rifiuti anche il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico.

Il piano deve essere redatto in conformità alle linee guida, che saranno adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Di conseguenza, viene abrogata la lettera i), comma 3 dell’articolo 198-bis (Programma nazionale per la gestione dei rifiuti), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36
Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il Dl è stato convertito dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, in vigore dal 30 giugmo 2022.

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