Decreto legge su procedure di infrazione Ue

Il decreto legge 69/2023 prevede disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da attività dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, tra cui in materia di abbruciamento di materiali vegetali.

Come riportato nel comunicato del Governo, il decreto, in vigore il 14 giugno 2023, contiene una serie di disposizioni la cui approvazione si rende necessaria a fronte di atti normativi dell’Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea ovvero dell’avvio di procedure d’infrazione nei confronti dell’Italia che comportano obblighi statali di adeguamento.

In particolare, il provvedimento mira ad agevolare la chiusura di 8 procedure di infrazione, di 7 casi di pre-infrazione e di un caso di aiuto di Stato, nonché ad adeguare l’ordinamento nazionale a 4 regolamenti e una direttiva.

Per quanto di interesse, si segnalano:

  • istituito un fondo, assegnato alle regione e province autonome, finalizzato a finanziare l’attuazione di interventi di riduzione e prevenzione della concentrazione di radon indoor in eventuale sinergia con i programmi di risparmio energetico e di qualita’ dell’aria in ambienti chiusi (art. 8);
  • introdotte misure in materia di circolazione stradale finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria mediante la riduzione della velocita’ di circolazione dei veicoli e tempi massimi di permanenza in determinate zone (art. 9);
  • limitate in determinati mesi (nelle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto) le pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione nelle zone interessate da superamenti del valore limite di particolato PM10. La norma, che si applica per la prima volta dal 1° ottobre 2023, prevede la sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000 per chiunque in caso di violazione (art. 10).

Abbruciamento materiali vegetali

In relazione all’ultimo punto, in particolare, la norma dispone che fermo restando quanto previsto dall’articolo 182, comma 6-bis del Dlgs 152/2006 (riferito alle normali pratiche agricole) e fatta salva la possibilità di speciali deroghe, nelle zone delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell’aria stabilito per il materiale particolato PM10 (stabilito dal Dlgs 155/2010, all. XI), le attività di raggruppamento e abbruciamento sono ammesse “solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre“.

Aggiornamento

Il decreto legge è stato convertito dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, pubblicata sulla GU Serie Generale n. 186 del 10-08-2023.


DECRETO LEGGE 13 giugno 2023, n. 69 

Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

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