Il decreto legge 14 aprile 2023, n. 29 prevede disposizioni per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche.
Sintesi
Il Dl 29/2023 (decreto siccità), in vigore dal 15 aprile 2023, adotta disposizioni finalizzate alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e al potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche, anche con modifiche al dlgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale).
In particolare, il decreto prevede tra l’altro l’istituzione di una cabina di regia e la nomina di un commissario straordinario nazionale, con poteri sostitutivi, per l’adozione di interventi urgenti.
Inoltre, il decreto prevede misure per:
- la realizzazione, il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche e per l’utilizzo efficiente dei volumi degli invasi;
- le vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo (art. 6);
- il riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo (art. 7);
- i fanghi da depurazione (art. 9). A tal riguardo, con la modifica dell’art. 127 del dlgs 152/2006, è previsto che i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue siano sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell’impianto di depurazione.
- gli impianti di desalinizzazione (art. 10). Tra le modifiche al dlgs 152/2006, si segnala l’aggiunta della lettera «s-bis) Impianti di desalinizzazione con capacita’ pari o superiore a 200 l/s» ai progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza regionale (All. IV alla parte II) e la soppressione nei progetti di competenza statale (punto 17-ter, All. II alla parte II).
Fanghi da depurazione (Art. 9)
L’articolo modifica l’art. 127 del dlgs 152/2006 e definisce il “perimetro” di applicazione della legislazione in materia di rifiuti ai fanghi da depurazione qualificandoli come rifiuti solo “ove applicabile” la disciplina dei rifiuti.
A tal riguardo, sotto il profilo dell’ambito di applicazione temporale, la norma precisa che la disciplina in materia di rifiuti non si applica ai fanghi prima del termine del processo di trattamento, comprensivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo (come riportato nella relazione al decreto), delle fasi di essiccamento, digestione anaerobica, compostaggio, qualora svolte all’interno del sito preposto alla depurazione dal medesimo soggetto gestore.
Impianti di desalinizzazione (Art. 10)
L’articolo in particolare, tra l’altro:
- modificate le norme della Legge n. 60 del 2022 (c.d. «Salvamare») che prevedono l’obbligatorio ricorso alla Via di competenza statale. Ora si stabilisce che gli impianti di desalinizzazione con una capacità pari o superiore a una soglia pari a 200 1/s, siano sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza di regioni o province autonome, con eliminazione degli stessi dall’Allegato II alla parte seconda del dlgs 152/2006 (progetti di competenza statale);
- inserite specifiche prescrizioni per gli scarichi di acque reflue derivanti da procedimenti di dissalazione direttamente nell’allegato 5 alla parte terza del dlgs 152/2006.
Aggiornamento
Legge 13 giugno 2023, n. 68, converte il “decreto siccità”
Pubblicato sulla GU la Legge 13 giugno 2023, n. 68, di conversione del “decreto siccità“, che conferma tra l’altro le misure su fanghi di depurazione, impianti di desalinizzazione, riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo.
Testo (Gazzetta Ufficiale)
Decreto Legge 14 aprile 2023, n. 39
Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche.