Decreto energia, misure su rinnovabili e radiometria

Pubblicato in GU il decreto legge 1 marzo 2022, n. 17, che tra l’altro, introduce semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, nonché dispone in materia di sorveglianza radiometrica su rottami e metalli.

Il decreto 17/2022, in vigore il 2 marzo 2022, dispone in particolare su:

  • Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e fonti rinnovabili, tra cui il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale e semplificazione in materia energetica (Titolo I);
  • Politiche industriali (Titolo II);
  • Regioni ed enti territoriali (Titolo III);
  • Altre misure urgenti, tra cui la disciplina sulla sorveglianza radiometrica (Titolo IV);
  • Disposizioni finali e finanziarie (Titolo V).

Energia

Tra le diverse misure, si segnalano:

  • Articolo 9 – l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli ‘edifici’, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al Regolamento Edilizio-Tipo, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni, atti amministrativi di assenso e autorizzazione paesaggistica. Restano subordinati ad autorizzazione paesaggistica gli impianti che ricadono in aree o immobili vincolati.
  • Articolo 10 – con un emanando decreto ministeriale, saranno definite le condizioni e le modalità per l’estensione agli impianti di potenza compresa tra 50 kW e 200 kW del modello unico semplificato, ex D.lgs.199/2021.
  • Articolo 11 – regolamenta lo sviluppo del fotovoltaico in area agricola.

Sorveglianza radiometrica

L’articolo 40 modifica l’articolo 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che demandava la definizione delle modalità di esecuzione della sorveglianza radiometrica all’adozione di un decreto ministeriale (comma 3), con la previsione di una disciplina transitoria e di una disciplina suppletiva, definita nell’attuale allegato XIX al decreto legislativo (comma 4).

La nuova disposizione introduce direttamente le suddette disposizioni di carattere esecutivo ed operativo mediante la modifica dell’allegato XIX al decreto legislativo apportando le conseguenti modifiche al testo dell’articolo 72.

Pertanto, ora la nuova disposizione prevede che:

I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l’obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell’ambiente.

La sorveglianza radiometrica deve essere effettuata secondo quanto prescritto dall’allegato XIX del decreto in commento (Allegato A), le cui disposizioni si applicano decorsi 120 giorni dalla data di entrata in vigore dell’articolo in esame (30 giugno 2022), ad eccezione dell’articolo 10, relativo alle condizioni di mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici sui prodotti provenienti da Paesi terzi, prevedendo che nelle more, al fine di garantire continuità al sistema dei controlli, continui a trovare applicazione la disciplina transitoria ad oggi vigente (articolo 2, Dlgs 100/2011 e articolo 10 dell’allegato XIX al Dlgs 101/2020).

Aggiornamento

Il decreto è stato convertito dalla legge 27 aprile 2022, n. 34


Decreto Legge 1 marzo 2022, n. 17 
Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

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