Pubblicata in GU la legge 27 aprile 2022, n. 34, di conversione del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17, che tra l’altro, introduce semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, nonché dispone in materia di sorveglianza radiometrica su rottami e metalli.
Il decreto 17/2022, in vigore il 2 marzo 2022, come convertito dalla Legge 34/2022, in vigore dal 29 aprile 2022, dispone in particolare su:
- Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e fonti rinnovabili, tra cui il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale e semplificazione in materia energetica (Titolo I);
- Politiche industriali (Titolo II);
- Regioni ed enti territoriali (Titolo III);
- Altre misure urgenti, tra cui la disciplina sulla sorveglianza radiometrica (Titolo IV);
- Disposizioni finali e finanziarie (Titolo V).
Energia
Tra le diverse misure, si segnalano:
- ARTICOLO 9 – la norma, modificata in sede di conversione, prevede semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili.
– Il comma 1 prevede che l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli ‘edifici’ o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni, atti amministrativi di assenso e autorizzazione paesaggistica. Fanno eccezione gli impianti che ricadono in aree o immobili individuati mediante apposito provvedimento amministrativo come di notevole interesse pubblico.
– Il comma 1-bis sostituisce il comma 9-bis dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011 riscrivendo la disciplina di semplificazione della procedura autorizzativa per l’installazione di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW.
– I commi da 1-ter a 1-quater intendono accelerare la realizzazione della linea di investimento 3.1 (Isole Verdi) della missione 2 del PNRR.
– Il comma 1-quinquies dispone che gli impianti fotovoltaici con moduli a terra con potenza elettrica inferiore a 1 MW sono realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA).
– Il comma 1-sexies modifica la disciplina del regime autorizzatorio degli impianti di accumulo elettrochimico. - ARTICOLO 9-BIS – la norma modifica l’articolo 5 del DPR n. 412 del 1993 recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia.
- ARTICOLO 9-TER – prevede l’applicazione della PAS (procedura abilitativa semplificata) per l’attività di realizzazione e di esercizio degli impianti solari fotovoltaici di potenza sino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, posizionati con modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi e bacini idrici, ivi compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione.
- ARTICOLO 10 – con un emanando decreto ministeriale, saranno definite le condizioni e le modalità per l’estensione agli impianti di potenza compresa tra 50 kW e 200 kW del modello unico semplificato, ex D.lgs.199/2021.
- ARTICOLO 10-BIS – la norma, inserita in sede di conversione, stabilisce che nelle aree industriali, in deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti, è possibile installare impianti solari fotovoltaici e termici coprendo fino al 60 per cento dell’area industriale di pertinenza. Gli impianti possono essere installati, eventualmente, su strutture di sostegno appositamente realizzate.
- ARTICOLO 11 – la norma introduce deroghe all’articolo 65 del decreto-legge n. 1 del 2012 che al comma 1 dispone il divieto agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole di accedere agli incentivi statali per le fonti energetiche rinnovabili (FER).
Sorveglianza radiometrica
L’articolo 40 modifica l’articolo 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che demandava la definizione delle modalità di esecuzione della sorveglianza radiometrica all’adozione di un decreto ministeriale (comma 3), con la previsione di una disciplina transitoria e di una disciplina suppletiva, definita nell’attuale allegato XIX al decreto legislativo (comma 4).
La nuova disposizione introduce direttamente le suddette disposizioni di carattere esecutivo ed operativo mediante la modifica dell’allegato XIX al decreto legislativo apportando le conseguenti modifiche al testo dell’articolo 72.
Pertanto, ora la nuova disposizione prevede che:
I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l’obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell’ambiente.
La sorveglianza radiometrica deve essere effettuata secondo quanto prescritto dall’allegato XIX del decreto in commento (Allegato A), le cui disposizioni si applicano decorsi 120 giorni dalla data di entrata in vigore dell’articolo in esame (30 giugno 2022), ad eccezione dell’articolo 10, relativo alle condizioni di mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici sui prodotti provenienti da Paesi terzi, prevedendo che nelle more, al fine di garantire continuità al sistema dei controlli, continui a trovare applicazione la disciplina transitoria ad oggi vigente (articolo 2, Dlgs 100/2011 e articolo 10 dell’allegato XIX al Dlgs 101/2020).
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 marzo 2022, n. 17
Testo del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34 Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.».