La Decisione di esecuzione (UE) 2023/2683 approva il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sul contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie di plastica monouso per bevande.
La decisione applica quanto disposto dalla direttiva (UE) 2019/904, che fissa obiettivi sul contenuto minimo di plastica riciclata nelle bottiglie di plastica monouso per bevande, comprese le bottiglie in PET.
A tal riguardo, a norma della direttiva (UE) 2019/904, l’obiettivo per il 2025 è almeno il 25 % di plastica riciclata per le bottiglie in PET, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nel territorio dello Stato membro in questione, e l’obiettivo per il 2030 è almeno il 30 % di plastica riciclata per le bottiglie per bevande, anche in questo caso calcolato come media per tutte le bottiglie per bevande immesse sul mercato nel territorio dello Stato membro in questione.
Come riportato nei considerando, “ai fini del calcolo e della verifica degli obiettivi sul contenuto di plastica riciclata nelle bottiglie di plastica monouso per bevande, si ritiene opportuno considerare le etichette, anche termoretraibili, come parti delle bottiglie per bevande. In primo luogo una bottiglia per bevande, nel formato in cui è comunemente venduta ai consumatori, è costituita dal corpo, dal tappo o coperchio e dall’etichetta o dall’etichetta termoretraibile”.
Infatti, viene ribadito che le etichette e le etichette termoretraibili sono usate per comunicare informazioni ai consumatori, anche a fini di immagine e pubblicità. Di solito le etichette termoretraibili avvolgono le bottiglie a 360 gradi, mentre le altre etichette coprono generalmente una minore porzione della bottiglia.
In particolare, la decisione entra in vigore il 4 dicembre 2023 ed è composta da otto articoli che prevedono:
- Art. 1 – Definizioni
- Art. 2 – Metodologia per calcolare la quota di contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande
- Art. 3 – Metodologia per calcolare il peso delle parti in plastica delle bottiglie per bevande
- Art. 4 – Metodologia per calcolare il peso della plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande
- Art. 5 – Obbligo di raccogliere dati dagli operatori economici e verifica dei dati
- Art. 6 – Raccolta e comunicazione dei dati da parte degli Stati membri
- Art. 7 – Altri tipi di riciclaggio
- Art. 8 – Entrata in vigore
Si segnala a norma dell’articolo 5 citato che gli Stati membri devono raccogliere presso gli operatori economici i dati sul peso delle parti in plastica delle bottiglie per bevande immesse sul mercato e sul peso della plastica riciclata presente in tali bottiglie.
Decisione Unione Europea 30 novembre 2023, n. 2683
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2683 della Commissione, del 30 novembre 2023, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sul contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie di plastica monouso per bevande