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10-06-2020
Toscana, nuova disciplina scarichi e restituzione delle acque
Regione Toscana -
Legge Regionale 4 giugno 2020, n. 32 "Disposizioni
in materia di scarichi e di restituzione delle acque. Modifiche alla l.r.
20/2006 e alla l.r. 69/2011".
Con la legge 32/2020 in commento si procede ad una
rivisitazione delle norme al fine di eliminare alcune incertezze
interpretative e colmare alcune lacune normative, alla luce dell’esperienza
applicativa maturata negli anni successivi al riassetto delle funzioni in
materia di scarichi di acque reflue.
La legge regionale 22/2015 ha trasferito alla Regione sia le funzioni in
materia di tutela delle acque dall’inquinamento, sia quelle relative
all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale
(AUA), portando alla competenza regionale tutte le funzioni in materia di
autorizzazioni allo scarico di acque reflue ricadenti o meno nell’ambito di
applicazione del d.p.r. 59/2013, residuando in capo ai comuni le sole
funzioni autorizzative in materia di scarichi di acque reflue domestiche
fuori dalla pubblica fognatura.
A tal fine, la legge conferma la competenza regionale
con riferimento:
a) all’autorizzazione agli scarichi delle acque reflue assimilate alle
domestiche di cui all’articolo 101, comma 7, del d.lgs. 152/2006, che è
rilasciata nell’ambito dell’AUA;
b) ai casi, residuali, di autorizzazioni allo scarico di acque reflue,
diverse dalle domestiche, che non ricadono in AUA perché regolate da
procedimenti amministrativi esclusi dall’ambito di applicazione del d.p.r.
59/2013 che si concludono con un titolo abilitativo unico oppure che
riguardano impianti ed attività per loro natura caratterizzati da un
esercizio limitato nel tempo.
Inoltre:
- introduce nell’ambito della disciplina degli scarichi di cui alla l.r.
20/2006, una specifica previsione in merito alle autorizzazioni allo scarico
delle acque reflue provenienti da impianti di scambio termico;
- rivede l’ambito di applicazione della disciplina
regionale sulle acque meteoriche dilavanti di cui all’articolo 113 del
d.lgs.152/2006, alla luce della recente evoluzione degli orientamenti
giurisprudenziali in merito;
- integra la disciplina delle acque di restituzione,
con la previsione di specifiche procedure e condizioni per i rilasci in
mare provenienti, in
particolare, dagli impianti di dissalazione del servizio idrico
integrato.