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	17-04-2020
	Piemonte, gestione dei rifiuti in deroga per Covid-19
	Regione Piemonte - 
	Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 
	aprile 2020, n. 44 "Decreto Legislativo 152/2006 articolo 191. Ordinanza 
	contingibile e urgente del Presidente della Giunta regionale per il ricorso 
	temporaneo a particolari forme di gestione dei rifiuti per garantire la 
	continuità delle attività ed operazioni connesse alla raccolta differenziata 
	dei rifiuti, al fine di scongiurare interruzioni di servizio dovute alla 
	situazione emergenziale Covid-19".
	Il decreto 44/2020, prevede a livello regionale particolari forme 
	speciali e temporanee di gestione di rifiuti (ivi compresi i 
	rifiuti prodotti dallo stesso impianto), per quanto riguarda le fasi di 
	deposito e stoccaggio, al fine di garantire una continuità operativa presso 
	gli impianti nel rispetto e tutela della salute pubblica e dell’ambiente.
	In particolare, si dispone la possibilità di derogare, 
	per un periodo di sei mesi, alle 
	disposizioni vigenti nei seguenti casi:
		
			- 
			gli impianti autorizzati alle operazioni D15 e R13  
			possono aumentare la capacità istantanea e annua di stoccaggio 
			fino al 20% (o del 50% provvedendo all'adeguamento delle garanzie 
			finanziarie). Stessa possibilità è prevista per i 
			titolari delle operazioni di recupero in procedura semplificata 
			(artt. 214 e 216 del decreto legislativo 152/2006), ferme restando 
			le “quantità massime” fissate dal decreto ministeriale 5 febbraio 
			1998;
 
			- 
			le	discariche per rifiuti non pericolosi possono ricevere, a 
			seguito di un'istanza motivata, i rifiuti non pericolosi derivanti 
			dal trattamento dei rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata 
			(che non trovino collocazione presso le destinazioni usuali);
			 
			- 
			è consentito ai suddetti impianti il deposito temporaneo di 
			rifiuti fino al doppio dei limiti quantitativi e temporali 
			individuati per legge (rispettivamente 30 mc di cui al massimo 10 mc 
			di pericolosi e 3 mesi), ma in ogni caso il deposito temporaneo non 
			può avere durata superiore a 18 mesi;
 
		
		I soggetti di cui ai punti precedenti, per avvalersi delle 
			deroghe, devono presentare un'apposita comunicazione alla 
			Regione, alle autorità competenti in materia autorizzativa e agli 
			enti territoriali di riferimento, secondo le modalità descritte 
			nell'ordinanza.