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08-09-2020
Lombardia, aggiornamento 2020 disposizioni impianti termici civili
Delibera Giunta Regionale 5 agosto 2020, n. XI/3502
"Disposizioni per l’installazione, l’esercizio, il controllo, la
manutenzione e l’ispezione degli impianti termici civili - aggiornamento
2020".
La dgr 3502/2020 della regione Lombardia (Burl
n. 33 del 12 agosto 2020) aggiorna, sulla
base dell’evoluzione normativa intercorsa in materia, le disposizioni
regionali per l’installazione, l’esercizio, il controllo, la manutenzione e
l’ispezione degli impianti termici civili (in allegato).
Il documento di aggiornamento 2020 riporta una sintesi delle modifiche
apportate alle disposizioni sugli impianti termici civili approvate con
deliberazione della Giunta regionale n. 3965 del 31 luglio 2015.
Le modifiche, come riportate nel
documento di aggiornamento 2020, riguardano i seguenti aspetti:
- Definizioni: le definizioni di generatore
di calore e di impianto termico sono allineate alle nuove
formulazioni introdotte dal d.lgs. 48/2020 e dal d.lgs. 73/2020;
sono aggiunte le definizioni di “Sistema di contabilizzazione” e di
“Lettura da remoto”.
- Rendimento energetico: sono riportati i
valori di rendimento minimo degli impianti previsti nelle
disposizioni nazionali per l’efficienza energetica in edilizia, già
assunti nel decreto regionale 18546/2019, relativo all’aggiornamento
delle disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici.
- Sostituzione del generatore di calore: è
eliminato, in caso di mera sostituzione del generatore, il divieto
di superare per più del 10% la potenza precedentemente installata.
Nel caso in cui non sia possibile rispettare i requisiti di
rendimento energetico, viene prevista la possibilità di derogarli se
viene installato un apparecchio avente efficienza energetica
stagionale di riscaldamento ambiente (ηs) conforme a
quanto previsto dal Regolamento UE n. 813/2013;
- Obblighi dell’installatore:
l’installatore è sempre tenuto al rilascio della dichiarazione di
conformità al responsabile dell’impianto termico e alla trasmissione
della documentazione prevista all’Autorità competente, anche
trascorsi i 6 mesi dall’installazione dell’impianto, senza
accensione;
- Responsabilità del manutentore in caso di impianto
pericoloso: il manutentore in caso di pericolo immediato,
oltre a segnalare tempestivamente al Comune la pericolosità
dell’impianto, provvede a renderne impossibile l’utilizzo fino al
ripristino delle condizioni di sicurezza, in coerenza con il
principio stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n.44968
del 26/10/2016.
- Dispositivi per la termoregolazione e la
contabilizzazione: vengono specificate, anche sulla base
delle modifiche apportate al d.lgs. 102/2014 con il d.lgs. 73/2020 e
di indicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, le modalità
con cui valutare l’assenza di un adeguato rapporto tra costi e
benefici per poter derogare all’obbligo di installazione dei
dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del
calore. Viene precisato che tale valutazione deve essere riportata
in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico
abilitato.
Per quanto riguarda gli immobili destinati ai servizi abitativi
pubblici o sociali, di cui alla l.r. 16/2016, non è più ammessa la
possibilità di deroga dall’obbligo di installazione dei suddetti
dispositivi a seguito di interventi di riqualificazione energetica
degli edifici o di allaccio al teleriscaldamento. La deroga sarà
possibile solo in presenza, come previsto per i condomini privati,
di una relazione tecnica che dimostri la mancanza di convenienza
dell’installazione, in termini di costi-benefici, a causa della
situazione specifica dell’edifico. Diversamente da quanto previsto
dal d.lgs. 102/2014 per condomini privati, la valutazione non deve
essere fatta solo sulla base della norma UNI 15459 ma può prendere
in considerazione anche altri aspetti connessi alla natura sociale
del patrimonio abitativo pubblico.
- Riparto delle spese di climatizzazione fra gli
utenti degli impianti centralizzati: a seguito delle
modifiche apportate al d.lgs. 102/2014 dal d.lgs. 73/2020, non è più
necessario utilizzare la norma tecnica UNI 10200 per il riparto
delle spese. Il costo complessivo deve essere suddiviso tra gli
utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50% agli effettivi
prelievi volontari di energia termica. Gli importi rimanenti possono
essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo
i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le
potenze installate. Viene previsto, in conformità al d.lgs. 73/2020
che, ferme restando le condizioni di fattibilità tecnica e
efficienza in termini di costi, i contatori di fornitura, i
sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione individuali
installati dopo il 25 ottobre 2020, siano leggibili da remoto ed
entro il 1° gennaio 2027, tutti predetti sistemi siano dotati di
dispositivi che ne permettano la lettura da remoto.
- Servizio energia: viene precisato che non
è più necessario, per l’operatore che assume l’incarico di fornire
il Servizio energia, acquisire preventivamente l’Attestato di
prestazione energetica. Tale necessità permane per i soli contratti
di Servizio Energia Plus.
- Ispezioni degli impianti termici: vengono
indicati, in conformità al DPR 74/2013 e ss.mm.ii., i tipi di
impianto che, in funzione del tipo di alimentazione e della potenza,
devono essere tutti oggetto di ispezione da parte degli Enti
competenti entro un determinato periodo di tempo. Per il
raggiungimento dell’obiettivo regionale del 3% o del 5% di
ispezioni, già rispettivamente previsto dalla dgr 3965/2015 a
seconda della tipologia di impianti, le ispezioni rimanenti devono
essere realizzate secondo i seguenti criteri di priorità:
• impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo in
Curit o siano emersi elementi di criticità;
• impianti a biomassa da 5 kW a 20 kW;
• gli impianti che risultano avere rendimenti energetici ai livelli
minimi di legge;
• impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità
superiore a 15 anni;
Viene precisato che la mancata sottoscrizione del Rapporto di
controllo da parte del Responsabile dell’impianto termico, o del suo
delegato, non invalida il Rapporto stesso.
- Targatura impianti: nel caso in cui
l’impianto non risultasse targato, viene prevista la possibilità che
la targatura possa essere fatta anche dall’ispettore. Vengono
precisate le condizioni per la regolarità della targatura e le
relative responsabilità di chi targa l’impianto. Viene chiarito in
quali casi è ammessa una nuova targatura, in sostituzione di quella
precedente.
Sono state inoltre riviste alcune formulazioni testuali al fine di
una maggiore chiarezza espositiva.
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