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	28-10-2020
	Lazio, accordo di programma gestione rifiuti agricoli
	La Regione Lazio ha approvato la
	delibera n. 727 del 20 ottobre 2020 che ratifica lo schema 
	di "Accordo di Programma per una migliore gestione dei rifiuti 
	agricoli”. 
	L'accordo apre alla possibilità di gestire i rifiuti provenienti 
	dall'attività agricola mediante circuiti organizzati territorialmente, 
	incentiva i principi di responsabilizzazione e cooperazione tra i soggetti 
	pubblici e privati e semplifica, al contempo, gli adempimenti a carico dei 
	produttori agricoli.
	Gli accordi potranno stipularsi tra la Regione Lazio e altri 
	soggetti appartenenti alla categoria dei produttori agricoli o alle 
	associazioni di categoria rappresentative del comparto. Lo 
	strumento ha, inoltre, lo scopo di aumentare l'efficacia della gestione e 
	dei controlli e di contenere costi di gestione dei rifiuti, semplificando 
	gli adempimenti a carico degli imprenditori agricoli. Le modalità di 
	raccolta contemplate potranno dunque essere: porta a porta, raccolta con 
	ecomezzo, conferimento in stazioni ecologiche o ecocentri.
		Come precisato dall'articolo 1, l'Accordo, stipulato 
		ai sensi dell’art. 206 e ai fini e per gli effetti dell’articolo 183, 
		comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, 
		intende costituire un circuito organizzato di raccolta dei 
		rifiuti speciali di provenienza agricola, al fine di assicurare 
		il corretto conferimento dei rifiuti, prevenendo ogni possibile forma di 
		smaltimento incontrollato o inidoneo.
		 Il conferimento dei rifiuti agricoli potrà 
		avvenire, a scelta degli operatori, mediante:
		
			-  raccolta porta a porta, presso il domicilio degli utenti;
			
 
			-  raccolta con ecomezzo, autorizzato secondo la normativa 
			vigente;
 
			-  conferimento a stazioni ecologiche o ecocentri, o altri 
			punti di raccolta autorizzati ai sensi delle disposizioni nazionali 
			e regionali vigenti; 
 
			-  conferimento presso la sede della cooperativa o del 
			consorzio agrario di cui l’agricoltore è socio. 
 
		
		Le imprese agricole, che sottoscrivono un contratto 
		con i gestori di un servizio di raccolta, sono soggette alle seguenti
		prescrizioni:
		
			- conservazione in azienda per tre anni della copia della 
			convenzione o del contratto di servizio stipulati con il 
			gestore della piattaforma di conferimento o del circuito organizzato 
			di raccolta, nonché dei formulari di trasporto e 
			dei documenti che attestano l’avvenuto conferimento dei rifiuti. La 
			conservazione ordinata dei formulari di trasporto vale come 
			adempimento all'obbligo di registrazione nel registro di carico e 
			scarico dei rifiuti e di invio della comunicazione MUD; 
 
			- redazione, in alternativa al formulario di trasporto 
			di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
			n.152, del documento di conferimento di cui 
			all’Allegato D, nell’ipotesi di trasporto dei propri rifiuti 
			pericolosi verso gli ecomezzi o verso i centri di raccolta 
			individuati ai sensi dell’Accordo; 
 
			-  rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento 
			predisposto dalla cooperativa o dal consorzio agrario, in caso di 
			conferimento dei rifiuti presso la sede degli stessi; 
 
			- gestione e conferimento dei contenitori vuoti di prodotti 
			fitosanitari nel rispetto di quanto previsto dal decreto 
			ministeriale 22 gennaio 2014 e delle modalità indicate in allegato.
 
		
		Il provvedimento è corredato dai seguenti allegati:
		
			- Allegato “A” – Elenco dei rifiuti oggetto dell’Accordo; 
 
			-  Allegato “B” – Contratto di servizio per il conferimento 
			dei rifiuti; 
 
			-  Allegato “C” - Elenco dei centri presso i quali procedere 
			al conferimento dei rifiuti e orari di apertura; 
 
			-  Allegato “D” - Documento di conferimento dei residui; 
 
			-  Allegato “E” – Disposizioni tecniche e procedurali per la 
			corretta gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari 
			derivanti da lavorazioni agricole.