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28-10-2020
Lazio, accordo di programma gestione rifiuti agricoli
La Regione Lazio ha approvato la
delibera n. 727 del 20 ottobre 2020 che ratifica lo schema
di "Accordo di Programma per una migliore gestione dei rifiuti
agricoli”.
L'accordo apre alla possibilità di gestire i rifiuti provenienti
dall'attività agricola mediante circuiti organizzati territorialmente,
incentiva i principi di responsabilizzazione e cooperazione tra i soggetti
pubblici e privati e semplifica, al contempo, gli adempimenti a carico dei
produttori agricoli.
Gli accordi potranno stipularsi tra la Regione Lazio e altri
soggetti appartenenti alla categoria dei produttori agricoli o alle
associazioni di categoria rappresentative del comparto. Lo
strumento ha, inoltre, lo scopo di aumentare l'efficacia della gestione e
dei controlli e di contenere costi di gestione dei rifiuti, semplificando
gli adempimenti a carico degli imprenditori agricoli. Le modalità di
raccolta contemplate potranno dunque essere: porta a porta, raccolta con
ecomezzo, conferimento in stazioni ecologiche o ecocentri.
Come precisato dall'articolo 1, l'Accordo, stipulato
ai sensi dell’art. 206 e ai fini e per gli effetti dell’articolo 183,
comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152,
intende costituire un circuito organizzato di raccolta dei
rifiuti speciali di provenienza agricola, al fine di assicurare
il corretto conferimento dei rifiuti, prevenendo ogni possibile forma di
smaltimento incontrollato o inidoneo.
Il conferimento dei rifiuti agricoli potrà
avvenire, a scelta degli operatori, mediante:
- raccolta porta a porta, presso il domicilio degli utenti;
- raccolta con ecomezzo, autorizzato secondo la normativa
vigente;
- conferimento a stazioni ecologiche o ecocentri, o altri
punti di raccolta autorizzati ai sensi delle disposizioni nazionali
e regionali vigenti;
- conferimento presso la sede della cooperativa o del
consorzio agrario di cui l’agricoltore è socio.
Le imprese agricole, che sottoscrivono un contratto
con i gestori di un servizio di raccolta, sono soggette alle seguenti
prescrizioni:
- conservazione in azienda per tre anni della copia della
convenzione o del contratto di servizio stipulati con il
gestore della piattaforma di conferimento o del circuito organizzato
di raccolta, nonché dei formulari di trasporto e
dei documenti che attestano l’avvenuto conferimento dei rifiuti. La
conservazione ordinata dei formulari di trasporto vale come
adempimento all'obbligo di registrazione nel registro di carico e
scarico dei rifiuti e di invio della comunicazione MUD;
- redazione, in alternativa al formulario di trasporto
di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n.152, del documento di conferimento di cui
all’Allegato D, nell’ipotesi di trasporto dei propri rifiuti
pericolosi verso gli ecomezzi o verso i centri di raccolta
individuati ai sensi dell’Accordo;
- rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento
predisposto dalla cooperativa o dal consorzio agrario, in caso di
conferimento dei rifiuti presso la sede degli stessi;
- gestione e conferimento dei contenitori vuoti di prodotti
fitosanitari nel rispetto di quanto previsto dal decreto
ministeriale 22 gennaio 2014 e delle modalità indicate in allegato.
Il provvedimento è corredato dai seguenti allegati:
- Allegato “A” – Elenco dei rifiuti oggetto dell’Accordo;
- Allegato “B” – Contratto di servizio per il conferimento
dei rifiuti;
- Allegato “C” - Elenco dei centri presso i quali procedere
al conferimento dei rifiuti e orari di apertura;
- Allegato “D” - Documento di conferimento dei residui;
- Allegato “E” – Disposizioni tecniche e procedurali per la
corretta gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari
derivanti da lavorazioni agricole.