News / Dalle Regioni / Emilia-Romagna
29-09-2020
Emilia-Romagna, ispezioni negli stabilimenti RIR anche da remoto
Con Determinazione n. 15438 del 10/09/2020, la Regione
Emilia-Romagna per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
(RIR) di soglia inferiore ha approvato il documento "Criteri
per lo svolgimento delle ispezioni di cui all´articolo 27 del D.lgs.
105/2015 mediante l´uso di tecnologie audio/video per la comunicazione a
distanza di cui alla circolare DCPREV n. 9143 del 9/7/2020”,
limitandone l’applicazione, in via sperimentale, al solo periodo di
emergenza sanitaria legato alla diffusione del SARS CoV-2.
A tal riguardo, la determinazione precisa che in tale documento, tutti i
riferimenti alle procedure relative agli stabilimenti di soglia superiore
sono da intendersi riferiti alle procedure relative agli
stabilimenti di soglia inferiore, ai sensi della vigente normativa
regionale;.
Come si legge nel documento, il periodo di emergenza sanitaria connesso
alla diffusione del SARS-CoV-2 ha determinato limitazioni nello svolgimento
delle attività di controllo sul territorio nazionale, coinvolgendo anche le
ispezioni sul sistema di gestione della sicurezza negli stabilimenti a
rischio di incidente rilevante (RIR) ai sensi dell’art. 27 del D.lgs.
105/2015.
Al fine di garantire lo svolgimento dell’attività ispettiva nel
rispetto delle necessarie misure di sicurezza, il Ministero dell’Interno, il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, INAIL e
ISPRA hanno predisposto un documento in cui sono introdotte modalità
alternative di svolgimento delle ispezioni degli stabilimenti RIR di soglia
superiore, basate sulla possibilità di eseguire alcune fasi
delle stesse da remoto, tramite l’uso di tecnologie audio/video per
la comunicazione a distanza, ad esempio mediante videoconferenza (Circolare
VV.F DCPREV n.9143 del 9/7/2020).
Per questa modalità di attuazione, la Commissione ispettiva si
attiene comunque strettamente alle modalità e ai criteri indicati
nell’Appendice 2 dell’Allegato H del D.Lgs.105/2015, previa opportuna
individuazione di quanto possa essere svolto mediante esame documentale, di
quanto richieda a complemento la presenza in loco e di quanto debba
necessariamente essere svolto in presenza.