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24-04-2020
Campania, gestione dei rifiuti in deroga per Covid-19
Regione Campania -
Ordinanza n. 38 del 23/04/2020 "Ulteriori misure
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 2019.
Ordinanza ai sensi dell’art. 191, del d.lgs. n. 152 del 2006. Disposizioni
urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19".
Con l'ordinanza 38/2020, la Campania attua forme
straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei rifiuti, anche
in deroga alle disposizioni e ai provvedimenti autorizzativi vigenti, fermo
restando il rispetto delle norme in materia di prevenzione incendi e altre
disposizioni richiamate.
In particolare, tra le disposizioni, si segnalano le seguenti deroghe:
Stoccaggio rifiuti
- I titolari autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito
preliminare) e R13 (Messa in riserva), a
seguito di segnalazione certificata di inizio attività
( secondo quanto disposto nel presente provvedimento e per il tempo
strettamente connesso con la gestione dell’emergenza), possono
aumentare la capacità
annua di stoccaggio, nonché quella istantanea nella misura
massima del 20%, nei limiti in cui ciò rappresenti una modifica
non sostanziale ai sensi del d.lgs. 152/2006, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle
disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza, nonché
della normativa ambientale, della sicurezza dei lavoratori e dei limiti
tecnici impiantistici.
- L'aumento di cui sopra è consentito anche ai titolari alle operazioni di
recupero autorizzate in semplificata (artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06), ferme
restando le quantità massime fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato
IV), dal DM n. 161 del 12 giugno 2002 e dal DM n. 269 del 17 novembre
2005.
Deposito temporaneo
- Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di
prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti (art. 183, c. 1, lett. bb), p.to 2, d.lgs.
152/2006) è consentito, in deroga alla disciplina vigente, fino ad un
quantitativo massimo doppio di quello individuato dall’articolo 183,
comma 1, lettera bb) - e cioè di 60 metri cubi di cui al massimo 20
metri cubi di rifiuti pericolosi- mentre il limite temporale massimo non
potrà avere durata superiore a 6 mesi.