contattaci  Richiedi un preventivo on-line o contattaci per informazioni                  Seguici su: Bottone da cliccare per seguirci su Twitter Bottone da cliccare per seguirci su Linkedin Bottone da cliccare per iscriverti alla Newsletter

SERVIZI OFFERTI

Servizi legali

Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia ambientale

Consulenza normativa

Consulenza giuridica ambiente e sicurezza, Audit di conformità

Consulenza certificazioni

Consulenza Sistemi di gestione e Certificazioni di prodotto

Servizi online

Pareri giuridici on-line, Servizio di aggiornamento normativo



News / Dalle Regioni / Campania

24-04-2020

Campania, gestione dei rifiuti in deroga per Covid-19

Regione Campania - Ordinanza n. 38 del 23/04/2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 191, del d.lgs. n. 152 del 2006. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19".

 Con l'ordinanza 38/2020, la Campania  attua forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni e ai provvedimenti autorizzativi vigenti, fermo restando il rispetto delle norme in materia di prevenzione incendi e altre disposizioni richiamate.

In particolare, tra le disposizioni, si segnalano le seguenti deroghe:

Stoccaggio rifiuti

  • I titolari autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva), a seguito di segnalazione certificata di inizio attività ( secondo quanto disposto nel presente provvedimento e per il tempo strettamente connesso con la gestione dell’emergenza), possono aumentare la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea nella misura massima del 20%, nei limiti in cui ciò rappresenti una modifica non sostanziale  ai sensi del d.lgs. 152/2006, fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza, nonché della normativa ambientale, della sicurezza dei lavoratori e dei limiti tecnici impiantistici.
  • L'aumento di cui sopra è consentito anche ai titolari alle operazioni di recupero autorizzate in semplificata (artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06), ferme restando le quantità massime fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV), dal DM n. 161 del 12 giugno 2002 e dal DM n. 269 del 17 novembre 2005.

Deposito temporaneo

  •  Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti (art. 183, c. 1, lett. bb), p.to 2, d.lgs. 152/2006) è consentito, in deroga alla disciplina vigente, fino ad un quantitativo massimo doppio di quello individuato dall’articolo 183, comma 1, lettera bb) - e cioè di 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi- mentre il limite temporale massimo non potrà avere durata superiore a 6 mesi.

 


Newsletter
ISCRIVITI
gratuitamente per
ricevere le novità
pubblicate nel sito
StudioBrancaleone.it