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	24-04-2020
	Campania, gestione dei rifiuti in deroga per Covid-19
	Regione Campania - 
	Ordinanza n. 38 del 23/04/2020 "Ulteriori misure 
	per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 2019. 
	Ordinanza ai sensi dell’art. 191, del d.lgs. n. 152 del 2006. Disposizioni 
	urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dell’emergenza 
	epidemiologica da COVID-19".
	 Con l'ordinanza 38/2020, la Campania  attua forme 
	straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei rifiuti, anche 
	in deroga alle disposizioni e ai provvedimenti autorizzativi vigenti, fermo 
	restando il rispetto delle norme in materia di prevenzione incendi e altre 
	disposizioni richiamate.
	In particolare, tra le disposizioni, si segnalano le seguenti deroghe:
	Stoccaggio rifiuti
	
		- I titolari autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito 
		preliminare) e R13 (Messa in riserva), a 
		seguito di segnalazione certificata di inizio attività 
		( secondo quanto disposto nel presente provvedimento e per il tempo 
		strettamente connesso con la gestione dell’emergenza), possono 
		aumentare la capacità 
		annua di stoccaggio, nonché quella istantanea nella misura 
		massima del 20%, nei limiti in cui ciò rappresenti una modifica 
		non sostanziale  ai sensi del d.lgs. 152/2006, fatto salvo il 
		rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle 
		disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza, nonché 
		della normativa ambientale, della sicurezza dei lavoratori e dei limiti 
		tecnici impiantistici. 
 
		- L'aumento di cui sopra è consentito anche ai titolari alle operazioni di 
		recupero autorizzate in semplificata (artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06), ferme 
		restando le quantità massime fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato 
		IV), dal DM n. 161 del 12 giugno 2002 e dal DM n. 269 del 17 novembre 
		2005. 
 
	
	Deposito temporaneo
	
		-  Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di 
		prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti (art. 183, c. 1, lett. bb), p.to 2, d.lgs. 
		152/2006) è consentito, in deroga alla disciplina vigente, fino ad un
		quantitativo massimo doppio di quello individuato dall’articolo 183, 
		comma 1, lettera bb) - e cioè di 60 metri cubi di cui al massimo 20 
		metri cubi di rifiuti pericolosi- mentre il limite temporale massimo non 
		potrà avere durata superiore a 6 mesi.