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	08-01-2019
	Umbria, garanzie finanziarie impianti recupero e smaltimento rifiuti
	La Regione Umbria, con delibera della Giunta n. 1464 del 10 
	dicembre 2018, ha approvato i "Criteri generali per la 
	determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie 
	finanziarie di impianti di smaltimento e recupero rifiuti, autorizzati ai 
	sensi dell'art. 208 e iscritti ai sensi degli artt. 214-216 del decreto 
	legislativo n. 152/2006".
	 Da una ricognizione effettuata in alcune regioni 
	del centro Italia, è stato verificato che gli importi fissati con la D.G.R. 
	n. 351/2018 sono molto più alti e che quindi potrebbero determinare anche 
	una condizione di svantaggio per le imprese umbre soprattutto per le piccole 
	imprese che gestiscono piccole quantità di rifiuti..
	Di conseguenza, con  la delibera 1464/2018 si intende:
	
		-  modificare l’allegato A alla D.G.R. n. 351 del 16 aprile 2018 
		al fine di ridurre a 400.000 € e 200.000 € gli importi minimi da 
		garantire rispettivamente per rifiuti pericolosi e non pericolosi 
		(contro gli attuali 600.000 € e 300.000 €);
 
		- per l’attività 7 (recupero metalli ferrosi e non ferrosi) parificare 
		il parametro di riferimento (12,50 €/ton), come già praticato in regione 
		limitrofa, e introdurre nell’importo fisso di 50.000 € già previsto per 
		le stazioni di trasferenza, anche le attività di recupero rifiuti non 
		pericolosi svolte dalle Aziende iscritte ai sensi degli artt. 214-216 
		del D.lgs. 152/06 per la Classe di attività 6 di cui al D.M. 21 luglio 
		1998, n. 350 (quantità inferiore a 3.000 t/anno).
 
	
	 L’importo della garanzia finanziaria è calcolato, 
	per ciascuna tipologia di attività, dal prodotto della quantità annuale di 
	rifiuti autorizzata (tonn) o della capacità massima di rifiuti “stoccabile” 
	(tonn) per il corrispondente parametro di riferimento (€/tonn) salvo 
	l’applicazione degli importi fissi e fermo restando l’applicazione degli 
	importi minimi.
	Si segnala che l’adesione, da parte delle aziende interessate, ai 
	sistemi di gestione ambientale costituisce presupposto per la
	riduzione dell’ammontare delle garanzie finanziarie 
	e in particolare:
	
		- le aziende in possesso della registrazione EMAS, di 
		cui al Regolamento CE n. 761/2001 del 19 marzo 2001 possono chiedere la
		riduzione del 50%;
 
		-  le aziende in possesso della certificazione ambientale 
		UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato, possono 
		chiedere la riduzione del 40%.