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21-02-2018
Piemonte, modifica disciplina inquinamento luminoso
La Regione Piemonte, con legge regionale n. 3 del 9 febbraio 2018,
ha approvato "Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31
(Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il
corretto impiego delle risorse energetiche)".
La legge modifica più articoli della L.R. 31/2000, che ha come
finalità:
- la riduzione dell'inquinamento luminoso ed ottico con
particolare attenzione alla riduzione dei consumi e al miglioramento
dell'efficienza luminosa degli impianti;
- la salvaguardia dei bioritmi naturali delle piante e degli
animali ed in particolare delle rotte migratorie dell'avifauna dai
fenomeni di inquinamento luminoso;
- il miglioramento dell’ambiente attuato conservando gli
equilibri ecologici, con particolare riferimento alle aree naturali
protette, ai siti della rete Natura 2000 e agli altri ambiti
compresi nella rete ecologica regionale;
- la riduzione dei fenomeni di abbagliamento e affaticamento
visivo provocati da inquinamento ottico;
- la tutela dei siti degli osservatori astronomici
professionali e di quelli non professionali di rilevanza regionale o
provinciale, nonché delle zone loro circostanti, dall'inquinamento
luminoso;
- il miglioramento della qualità della vita e delle
condizioni di fruizione dei centri urbani e dei beni ambientali
monumentali e architettonici;
- la conservazione e la valorizzazione dei belvedere e delle
bellezze panoramiche con particolare riferimento alla tutela del
paesaggio notturno per conservare la percettività dei luoghi
all’interno e all’esterno dei centri abitati.
Il nuovo articolo 3 dispone che "i requisiti
per i nuovi impianti d’illuminazione esterna pubblici o privati, o per
quelli in fase di rifacimento, o che prevedono la sola sostituzione
degli apparecchi illuminanti o il retrofitting a led degli stessi, sono
individuati nell’allegato A".
L'Allegato A, inserito alla L.R. 31/2000 (previsto
dall'articolo 3 della stessa legge), reca appunto i "Requisiti
e criteri tecnici" ed è distinto in due punti, che
prevedono:
- Punto 1 - Requisiti tecnici minimi per gli
impianti installati o modificati dopo l’entrata in vigore
della deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale il
1° febbraio 2018;
- Punto 2 - Criteri tecnici minimi per impianti
specifici (Impianti sportivi di oltre cinquemila posti a
sedere, Impianti d'illuminazione degli edifici e dei monumenti di
rilievo storico o artistico, Impianti di modesta entità, pubblici o
privati anche residenziali).