contattaci  Richiedi un preventivo on-line o contattaci per informazioni                  Seguici su: Bottone da cliccare per seguirci su Twitter Bottone da cliccare per seguirci su Linkedin Bottone da cliccare per iscriverti alla Newsletter

SERVIZI OFFERTI

Servizi legali

Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia ambientale

Consulenza normativa

Consulenza giuridica ambiente e sicurezza, Audit di conformità

Consulenza certificazioni

Consulenza Sistemi di gestione e Certificazioni di prodotto

Servizi online

Pareri giuridici on-line, Servizio di aggiornamento normativo



News / Dalle Regioni / Emilia-Romagna

24-10-2018

Emilia-Romagna, linee guida verifica di assoggettabilità a VIA (screening)

Determinazione Responsabile Emilia Romagna 21 ottobre 2018, n. 15158 "Approvazione degli Indirizzi per l'applicazione delle Linee Guida per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza regionale e comunale di cui al D.M. 52/2015 del Ministero dell'Ambiente".

Il provvedimento riporta, in allegato, le indicazioni regionali per una corretta applicazione da quanto disposto dalle Linee guida nazionali, approvate con Decreto ministeriale n. 52 del 30 marzo 2015.

Le citate linee guida nazionali integrano i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabiliti nell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006, e recepiti negli allegati B.1, B.2 e B.3 della L.R. n.4/2018, individuando ulteriori criteri contenuti nell’Allegato V alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006, ritenuti rilevanti e pertinenti ai fini dell’identificazione dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA.

I criteri specifici da applicare per l’individuazione dei progetti da sottoporre a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, fatte salve le soglie già stabilite negli Allegati B.1, B.2 e B.3 della L.R. n.4/2018 sono:

  1. Caratteristiche dei progetti:
        a. Cumulo con altri progetti ;
        b. Rischio di incidenti, per quanto riguarda in particolare le sostanze o le tecnologie utilizzate.
  2.  Localizzazione dei progetti: viene considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell’impatto dei progetti, con particolare riferimento alla capacità di carico dell’ambiente naturale nelle seguenti zone:
        a. zone umide;
        b. zone costiere;
        c. zone montuose o forestali;
        d. riserve e parchi naturali;
        e. zone classificate o protette dalla normativa nazionale; zone protette speciali designate in base alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CE;
        f. zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell’Unione Europea sono già stati superati;
        g. zone a forte densità demografica;
        h. zone di importanza storica, culturale o archeologica.

La Legge regionale Emilia Romagna 4/2018 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti" prevede una riduzione del 50% delle soglie dimensionali, ove previste, negli Allegati B.1, B.2 e B.3 nei seguenti casi:

  • sussistenza di almeno una delle condizioni derivanti dall’applicazione dei criteri dell’Allegato V alla Parte II del D.lgs. 152/2006 individuati come rilevanti e pertinenti nelle Linee guida;
  • sussistenza di più criteri.

 


Newsletter
ISCRIVITI
gratuitamente per
ricevere le novità
pubblicate nel sito
StudioBrancaleone.it