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News / Dalle Regioni / Lombardia

15-02-2017

Lombardia, autorizzazione scarico in acque sotterranee per scambio termico

La Regione Lombardia, con delibera della Giunta n. 6203 del 8 febbraio 2017, ha approvato le "modalità realizzative e dei contenuti delle indagini preventive previste dalla l.r. 38/2015 ai fini del rilascio dell’autorizzazione allo scarico in falda di acque sotterranee prelevate per scambio termico tramite pompa di calore".

La normativa statale (art. 104 comma 1 del D. LGS. 152/2006) prevede in via ordinaria il divieto dello scarico diretto nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.

La medesima norma statale (art. 104 comma 2 del D. LGS. 152/2006) prevede, tuttavia, per talune fattispecie, le acque utilizzate per “scambio termico” la possibilità di autorizzare lo scarico in deroga al divieto imposto.

L’autorità competente procede ad autorizzare lo scarico dopo l’effettuazione di indagine preventiva.

Regione Lombardia con la l.r. 38/2015 all’art. 13 ha previsto con deliberazione di Giunta regionale che:

  • sono specificate le caratteristiche generali delle indagini preventive a supporto della richiesta di scarico (reimmissione) in deroga;
  • l’indagine è a carico del soggetto richiedente l’autorizzazione alla reimmissione in falda ed è redatta da un professionista abilitato e presentata all’Autorità competente unitamente alla richiesta di autorizzazione;
  • l’utilizzo delle acque di falda per uso scambio termico in impianti a pompa di calore e la relativa reimmissione in falda sono ammissibili a condizione che tanto il prelievo quanto la conseguente reimmissione interessino unicamente le acque di prima falda;
  • i parametri chimico-fisici sono valutati per stabilire l’identità delle caratteristiche qualitative delle acque prelevate e restituite nonché per stabilire la differenza massima di temperatura tra l’acqua reimmessa e quella naturalmente presente nell’acquifero.

Il documento tecnico in commento fornisce al richiedente l’autorizzazione alla reimmissione lo schema di relazione che deve essere allegata all’istanza e i relativi contenuti. Inoltre il documento fornisce all’Autorità competente gli elementi tecnici necessari al rilascio dell’autorizzazione secondo quanto espressamente richiesto dall’articolo 13 della LR 38/2015.


 


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