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15-02-2017
Lombardia, autorizzazione scarico in acque sotterranee per scambio
termico
La Regione Lombardia, con delibera della Giunta n. 6203 del 8
febbraio 2017, ha approvato le "modalità realizzative e dei
contenuti delle indagini preventive previste dalla l.r. 38/2015 ai fini del
rilascio dell’autorizzazione allo scarico in falda di acque sotterranee
prelevate per scambio termico tramite pompa di calore".
La normativa statale (art. 104 comma 1 del D. LGS. 152/2006) prevede in
via ordinaria il divieto dello scarico diretto nel
sottosuolo e nelle acque sotterranee.
La medesima norma statale (art. 104 comma 2 del D. LGS. 152/2006)
prevede, tuttavia, per talune fattispecie, le acque utilizzate per “scambio
termico” la possibilità di autorizzare lo scarico in deroga
al divieto imposto.
L’autorità competente procede ad autorizzare lo scarico dopo
l’effettuazione di indagine preventiva.
Regione Lombardia con la l.r. 38/2015 all’art. 13 ha
previsto con deliberazione di Giunta regionale che:
- sono specificate le caratteristiche generali delle indagini
preventive a supporto della richiesta di scarico (reimmissione) in
deroga;
- l’indagine è a carico del soggetto richiedente
l’autorizzazione alla reimmissione in falda ed è redatta da un
professionista abilitato e presentata all’Autorità competente unitamente
alla richiesta di autorizzazione;
- l’utilizzo delle acque di falda per uso scambio termico in
impianti a pompa di calore e la relativa reimmissione in falda sono
ammissibili a condizione che tanto il prelievo quanto la conseguente
reimmissione interessino unicamente le acque di prima falda;
- i parametri chimico-fisici sono valutati per stabilire
l’identità delle caratteristiche qualitative delle acque prelevate e
restituite nonché per stabilire la differenza massima di temperatura tra l’acqua
reimmessa e quella naturalmente presente nell’acquifero.
Il documento tecnico in commento fornisce al richiedente l’autorizzazione
alla reimmissione lo schema di relazione che deve essere
allegata all’istanza e i relativi contenuti. Inoltre il documento fornisce
all’Autorità competente gli elementi tecnici necessari al
rilascio dell’autorizzazione secondo quanto espressamente richiesto
dall’articolo 13 della LR 38/2015.