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04-02-2016
Toscana, modificata la legge sulla tutela delle acque dall'inquinamento
La Regione Toscana, con la Legge Regionale 26 gennaio 2016, n. 3
recante "Disposizioni per la tutela delle acque dall’inquinamento.
Modifiche alla l.r. 20/2006 in attuazione della l.r. 22/2015", ha
modificato le disposizioni relative alla competenza per
l'autorizzazione allo scarico.
La legge, in vigore il 30 gennaio 2016, modifica la
legge regionale 20/2006 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)
e trasferisce alla Regione tutte le funzioni in materia di
autorizzazione degli scarichi, in precedenza affidate a Province e
Autorità idrica toscana (AIT), ad eccezione degli scarichi di acque reflue
domestiche fuori dalla pubblica fognatura.
La modifica si è resa necessaria in quanto come si legge nella premessa
"Poiché le autorizzazioni allo scarico, ad eccezione degli scarichi di
acque reflue domestiche fuori dalla pubblica fognatura, ricadono nell’ambito
di applicazione del regolamento emanato con d.p.r. 59/2013 e, quindi, sono
attratte nella competenza regionale secondo quanto previsto all’articolo 2,
comma 1, lettera d), numero 6), della l.r. 22/2015, viene meno la competenza
autorizzativa sia delle province, sia dell’Autorità idrica toscana (AIT) di
cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità
idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani".
Pertanto, le autorizzazioni allo scarico, non in
pubblica fognatura, di acque reflue industriali, di acque reflue urbane, e
delle acque meteoriche di dilavamento contaminate sono rilasciate dal
dirigente della struttura regionale competente, nell’ambito
dell’autorizzazione unica ambientale di cui al regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59.